Lavoro nero: Accoglimento di alcune istanze di emersione presentate
Nuove istruzioni operative ad enti ed organi territoriali. La formalizzazione prima della stipulazione dell'accordo sindacale previsto dalla norma quale condizione per godere dei benefici
A seguito dei pareri del Consiglio di Stato nn. 1069 e 1073 del 2008 in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso provvedimento di diniego del Collegio composto da direttori della DPL, dell'INPS e dell'INAIL con cui sono state respinte istanze di emersione ai sensi della normativa di cui alla Legge n. 296 del 2006, con Circolare del 12 gennaio 2009, n. 25 il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori istruzioni operativi alle Direzioni provinciali del lavoro, all'Inail ed all'Inps, in ordine alla presentazione dell'istanza di emersione prevista dall'art. 1, commi 1192-1201, della Legge 296/2006 ed in particolare ha ritenuto ammissibile la regolarizzazione nell'ipotesi di posizioni lavorative per le quali il datore di lavoro - spontaneamente ovvero a seguito di accertamenti ispettivi - abbia provveduto alla loro formalizzazione prima della stipulazione dell'accordo sindacale previsto dalla norma quale condizione per godere dei benefici in essa previsti, anche nell'evenienza di accordo successivo all'emersione, in quanto istituto atto a sanare situazioni pregresse.
Tale finalità risulta perseguita ogni volta che il datore di lavoro, beneficiario della sanatoria del lavoro nero, spontaneamente o a seguito di accertamenti ispettivi, abbia sollecitamente regolarizzato le posizioni dei propri lavoratori irregolari e, successivamente, abbia stipulato l'accordo aziendale o sindacale da allegare all'istanza di regolarizzazione entro il termine del 30 settembre 2008 di proroga della sanatoria.
Peraltro, è essenziale che l'accordo sia allegato alla domanda e che con esso siano realizzate le due finalità delle disposizioni in esame: da un lato l'emersione del lavoro nero, con conseguente beneficio dei lavoratori e delle casse dell'erario; dall'altro, la stabilizzazione, seppure limitata, dei lavoratori come previsto dalla normativa sull'emersione che resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
Dunque il Ministero ha ritenuto che andavano e vanno accolte le istanze di emersione proposte ai sensi della normativa in oggetto, ogni qual volta ricorrano le condizioni contemplate nel parere citato e sopra richiamate.
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