Autoliquidazione dei premi Inail 2009 entro il 16 febbraio 2009
La nuova Guida dell’Inail per l'importante adempimento in scadenza
L'Inail, sul proprio sito internet, ha reso disponibile la nuova Guida per l'importante adempimento in scadenza entro il 16 febbraio di ogni anno.
Con l'autoliquidazione del premio, il datore di lavoro deve:
- dichiarare le retribuzioni pagate nell'anno precedente;
- calcolare il premio anticipato sulle retribuzioni corrisposte l'anno precedente, detraendo eventuali agevolazioni contributive;
- pagare la somma dovuta all'INAIL, data dal premio anticipato e dall'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente, in unica soluzione oppure in forma rateale, utilizzando il «Modello di pagamento unificato - F24», che consente di compensare direttamente debiti e/o crediti nei confronti di più enti pubblici.
Per agevolare queste operazioni, l'INAIL mette a disposizione sul suo sito Internet (www.inail.it, sezione Punto Cliente), i seguenti servizi informatici:
- Servizio di visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;
- Servizio di richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico;
- Servizio di «Invio telematico dichiarazione salari»;
- Servizio «AL.P.I. on line» (AutoLiquidazione Premi INAIL online), che consente, mediante collegamento diretto con il sito internet dell'INAIL, di calcolare i premi, compilare le denunce retributive ed inviarle in via telematica.
Le dichiarazioni delle retribuzioni possono essere presentate, in via telematica, entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza dei pagamenti al 16 febbraio.
Soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni
Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista. L'esonero non si applica alle aziende artigiane che hanno pagato un premio anticipato per dipendenti.
Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella SI relativa alla rateazione Legge 449/97 e Legge 144/99.
Riduzione delle retribuzioni presunte
I datori di lavoro possono ridurre le retribuzioni presunte da utilizzare per il calcolo della rata anticipata inviando, entro il 16 febbraio, apposita comunicazione motivata con indicazione dell'importo sul quale sarà calcolato il premio per ogni voce di rischio. Oltre alle retribuzioni presunte generali, ove sussistano i presupposti, deve essere indicato anche l'importo delle retribuzioni presunte per le quote parzialmente esenti. Per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte l'INAIL ha predisposto un apposito servizio on line:sezione «Punto cliente» del sito www.inail.it.
Posizioni nuove emesse
In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione «rata» della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.
Rateazione del premio da autoliquidazione
Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in quattro rate trimestrali con applicazione di interessi. Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la relativa casella SI presente nel modulo solo se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque se non ha già espresso tale volontà nella precedente Autoliquidazione. Il datore di lavoro che non intende più pagare ratealmente deve esprimere tale volontà entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione (v. modello di revoca a pag. 21). Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2009 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di ANMIL. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2009 e devono essere maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente (v. http://www.debitopubblico.it/ - voce principali tassi di interesse - tasso medio di interesse dei titoli di Stato).
Compensazioni
Nel caso che si intenda compensare quanto dovuto per autoliquidazione con un credito preesistente, si devono compilare due righe della sezione Inail del modello F24 indicando, nella prima, il progressivo dell'autoliquidazione e il relativo importo nel campo «importi a debito versati», nella seconda il progressivo del credito e il relativo importo nel campo «importi a credito compensati». Per quanto riguarda i contributi associativi (riguardanti solamente le associazioni di categoria titolari di apposita convenzione), la compensazione è ammessa esclusivamente utilizzando un credito INAIL per premi ed accessori. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né tanto meno effettuare compensazioni tra contributi associativi. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede Inail l'effettiva sussistenza del credito medesimo.
Per maggiori dettagli vedi link allegato
La nuova Guida dell’Inail per l’autoliquidazione dei premi Inail 2009 entro il 16 febbraio 2009
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