4 maggio 2024
Aggiornato 05:00
Sicurezza del lavoro

Proroga di scadenze in materia di sicurezza sul lavoro al 16 maggio 2009 ed al 30 giugno 2009

Anche per il termine per la valutazione dei rischi e per l’invio della stessa

E’ stata approvata la proroga di alcuni termini in scadenza previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare al 30 giugno 2009 quella relativa agli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha approvato un Decreto Legge recante proroga di termini legislativi in scadenza.

Tale decreto ha spostato alcuni termini previsti dal D. Lgs n. 81/2008, a suo tempo in parte già rinviati con la legge n. 129/2008, art. 4, commi 2 e 2bis e cioè al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi alla comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno, al divieto delle visite preassuntive, all’invio del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008, nonché al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi.

Valutazione dei rischi
Riguardo al rinvio del termine per la valutazione dei rischi, si evidenzia che i citatol nuovo differimento - come anche il precedente - riguarda esclusivamente le novità contenute nel D. Lgs n. 81 del 2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata dall'art. 4 del D. Lgs n. 626/1994 , disciplina che rimane transitoriamente in vigore.
L'art. 306 del D. Lgs n. 81/2008, infatti, prevede espressamente che fino all'entrata in vigore delle nuove norme ``continuano a trovare applicazione le disposizioni previgentì`.

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi)
L’art 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 disponeva che » Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data»
Con il nuovo «Testo unico» quindi, oltre viene introdotto un documento importante ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, che risulta essere strettamente complementare ai contatti d’appalto di lavori servizi e forniture e pertanto molto vicino al D. Lgs. 163/06.

Il DUVRI anche nelle Pubbliche Amministrazioni
Anche nelle pubbliche amministrazioni vige l’obbligo di redigere il DUVRI da parte del datore di lavoro,che nello specifico valuterà i rischi derivanti da possibili interferenze delle lavorazioni date in appalto e lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’ente stesso.