19 aprile 2024
Aggiornato 13:00
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Nota del 23 dicembre 2008, n. 57

Assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità nei piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti

Criteri per la scelta tra soggetti LSU. Condizioni per l’erogazione dell’incentivo dal 2009

Con Nota del 23 dicembre 2008, n. 57 il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, in risposta ad un interpello avanzato dall’ANCI per avere chiarimenti in materia di assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità presso i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ha fatto presente che:

a) allo scopo di accertare il perdurare del rapporto di lavoro tra il Comune e i lavoratori stabilizzati, l'incentivo previsto dall'art. 1, comma 1156, lett. f) della L. n. 296 del 2006 per le assunzioni autorizzate nel limite di 2450 unità, per gli anni successivi al 2008 l'incentivo viene erogato per ciascuna assunzione dietro apposita richiesta dei Comuni corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nelle piante organiche
b) l'incentivo di euro 9.296,22 viene corrisposto ai Comuni in questione come incentivo da destinare alle spese affrontate a seguito dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. Di conseguenza il contributo deve essere destinato innanzitutto a coprire gli oneri contributivi e, solo nell'eventualità di un residuo, può essere utilizzato dal Comune per le altre spese derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
c) il criterio da utilizzare nella scelta tra soggetti LSU con pari anzianità nelle attività socialmente utili, nella ipotesi di accoglimento parziale delle istanze dell'Ente relative alle assunzioni. è quello della maggiore anzianità anagrafica dei lavoratori da assumere, ferma restando l'assegnazione di almeno una unità a ciascun comune richiedente.
d) l'entità dell'incentivo non è soggetta a diversificazione, essendo esso quantificato nella somma di euro 9.296,22 a prescindere dal fatto che il costituendo rapporto di lavoro sia a tempo pieno o parziale.

Allegato
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Nota del 23 dicembre 2008, n. 57