29 marzo 2024
Aggiornato 16:30
Rinnovi CCNL

Accordo 23 dicembre 2008 per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici

Biennio economico 2008-2009

L’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali CISL FPS, CISL, UIL PA, UIL, hanno firmato l’Accordo del 23 dicembre 2008 il rinnovo il rinnovo della parte economica (Biennio economico 2008-2009) del CCNL per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici-
Non hanno firmato FIALP CISAL, CISAL, RDB CUB PI, RDB/CUB, GIL FP, CGIL.

Stipendio tabellare
Gli stipendi tabellari sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite (v. Allegato).
Tali incrementi comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale.
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari sono stati rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B (v. Allegato).

Effetti dei nuovi stipendi
Le misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c. c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
I benefici economici sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del CCNL.
Agli effetti dell’indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Indennità di Ente
L’indennità di Ente è ulteriormente incrementata degli importi mensili lordi indicati nell’allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.
Gli importi mensili lordi dell’indennità di Ente, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C (v. Allegato).
Dal 31/12/2007 l’indennità di Ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del TFR in aggiunta alle voci retributive già previste.
Un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di Ente effettivamente corrisposte in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente.
Conseguentemente, l’ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso.

Allegato:
Accordo 23 dicembre 2008 per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici