23 aprile 2024
Aggiornato 11:30
Ministero lavoro e politiche sociali, Nota del 23 dicembre 2008, n. 65

Collaborazione coordinata e continuativa a progetto di soggetto titolare di partita IVA

Devono svolgere un’attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale

Con la Nota del 23 dicembre 2008, n. 65 il Ministero lavoro e politiche sociali ha chiarito che i titolari di partita IVA, che svolgono attività per cui non è prevista l’iscrizione ad Albi o Ordini professionali, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che ha risposto all'interpello della Confcommercio con la Nota del 23 dicembre 2008, n. 65 ha in merito alla sussistenza o meno dei vincoli di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276 del 2003, in materia di contratto a progetto, nel caso di conferimento di un incarico di «collaborazione autonoma», se tali soggetti sono anche titolari di partita Iva ed iscritti alla Gestione separata dell’Inps, e se svolgono un’attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale, allora tali soggetti possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Dunque se il soggetto è titolare di partita Iva può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente.
In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui al citato art. 47 TUIR, senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo.

Allegato
Ministero lavoro e politiche sociali, Nota del 23 dicembre 2008, n. 65