19 aprile 2024
Aggiornato 05:30
Inps Circolare del 17 dicembre 2008, n. 111

Accertamento delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center

Le istruzioni dell’Inps ai propri ispettori nei call center

Con la Circolare del 17 dicembre 2008, n. 111 l’Inps ha chiarito ai propri ispettori, in ordine alle attività di verifica delle collaborazioni a progetto nelle attività dei call-center, le istruzioni per poter accertare l'esistenza di un rapporto di collaborazione nella modalità a progetto non certificato, qualora il collaboratore, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Dopo la Nota del 27 novembre 2008, n. 25 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’Inps, con la Circolare del 17 dicembre 2008, n. 111, ha chiarito ai propri ispettori come poter procedere ad accertare l’esistenza di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto, nei call center.
Tali istruzioni differiscono a seconda che si sia fatto o meno ricorso all’istituto della «certificazione dei contratti di lavoro» di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003:

- Contratti già sottoposti a certificazione
Tali tipologie di contratti «saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica»ovvero «salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro»;

- Contratti non certificati o non sottoposti a certificazione
Per tali tipologie di contratti, invece, «l’ispettore» «dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro.

Contestazione della sussistenza di un rapporto di co.co.co. nella modalità a progetto
In ogni caso, si precisa che per poter procedere alla contestazione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, non sarà sufficiente invocare la mera genericità del corrispondente contenuto negoziale o la sua non perfetta rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento, costituendo, questi ultimi, elementi meramente indiziari.
Secondo il Ministero del Lavoro opera una distinzione tra gli elementi propriamente qualificanti la collaborazione e gli elementi aventi una valenza meramente indiziaria e presuntiva e, come tali, di per sé non idonei a far disconoscere la natura autonoma del rapporto di lavoro investigato.
Si potrà pertanto riscontrare l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, laddove il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Costituiranno, invece, esclusivamente indizi ed elementi meramente presuntivi ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all’articolo 2094 c.c., gli elementi di seguito indicati:
a) che l’esecuzione dell’attività di collaborazione, conforme ai requisiti di legge (quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro), nell’ambito di una attività organizzata del committente, rientri anche nel suo core business. Tale ipotesi non sussiste nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore;
b) che siano utilizzati esclusivamente mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
c) che siano utilizzati sistemi di chiamata in automatico, i quali, fornendo indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore, mettono in comunicazione il collaboratore medesimo, resosi in quel momento disponibile, con l’utente telefonico;
d) che lo svolgimento della prestazione avvenga all’interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, ma che non vincoli il collaboratore al rispetto di quell’orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore avrà pertanto la possibilità di operare con flessibilità, ossia, potrà decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e, infine, se e per quanto tempo sospenderla;
e) che il committente si sia impegnato a corrispondere un compenso sul prodotto realizzato o «venduto» dal collaboratore nell’ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
f) che siano state fornite istruzioni di massima da parte del committente al collaboratore, nell’ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell’operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 nonché del d.lgs. 6.09.2005, n. 206), ove siano del tutto specificative di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione. Le suddette istruzioni non dovranno, tuttavia, concretizzarsi in indicazioni di dettaglio riconducibili all’esercizio da parte del committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale alla etero-determinazione della prestazione di lavoro.

Collaboratori che svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie
Se non è presente l’elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori trovati a svolgere attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale, saranno riconducibili alla fattispecie in oggetto.

Elementi presuntivi
Ai fini di un corretto utilizzo, sul piano probatorio, degli indizi ed elementi presuntivi sopra elencati, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, ma «gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa».

Allegato
Inps Circolare del 17 dicembre 2008, n. 111