Lavori pubblici: Validità del DURC, sospensione di attività
Responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice per le inadempienze retributive dell’impresa subappaltatrice
Con Comunicato dell’11 dicembre 2008 la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha fornito alcuni altri chiarimenti sulle regole per il Durc approvate dal Consiglio di Amministrazione della Commissione.
Con riferimento alle imprese senza dipendenti o con soli impiegati che dichiarano di applicare la contrattazione edile il DURC deve essere emesso dalla Cassa Edile (e non da INPS o INAIL), previa iscrizione dell’impresa alla Cassa, con l’indicazione da parte della stessa impresa della causa della mancata effettuazione della denuncia e l’impegno a provvedervi non appena iniziata l’attività con operai.
Per un consorzio, con personalità giuridica e senza dipendenti operai, il DURC verrà rilasciato dalla Cassa Edile previa iscrizione in posizione inattiva del consorzio stesso e verifica della regolarità contributiva delle imprese esecutrici indicate dal medesimo consorzio.
Salvo il caso dei Sal e dello stato finale, al rilascio del DURC è normalmente competente la Cassa del luogo in cui l’impresa ha sede legale.
La possibilità che il DURC sia emesso da altra Cassa, diversa da quella della sede legale, va naturalmente riconosciuta soltanto nel caso in cui la richiesta sia rivolta ad una Cassa in cui è operante un cantiere dell’impresa.
Lavori pubblici: validità del DURC
Per i lavori pubblici (come dichiarato anche da INAIL) il DURC non ha validità mensile, bensì legata allo specifico appalto e alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. pagamento SAL o stato finale).
Sospensione di attività
La Cassa Edile è tenuta a segnalare con sollecitudine all’impresa interessata il mancato invio della denuncia o dell’informazione relativa alla sospensione della propria attività.
L’impresa, in ogni caso, deve motivare la sospensione dell’attività entro i 15 giorni dalla scadenza ordinaria per l’invio della denuncia relativa al mese in cui è iniziata la sospensione.
Ove ciò non avvenga, l’impresa è segnalata alla BNI come irregolare. Qualora l’impresa motivi successivamente il mancato invio della denuncia, l’impresa va segnalata come regolarizzata alla data di invio della dichiarazione.
La responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice per le inadempienze retributive dell’impresa subappaltatrice
La responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice per le inadempienze retributive dell’impresa subappaltatrice, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, è stabilita dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296.
La Cassa Edile, a differenza di INPS e INAIL, verifica la posizione dell’impresa subappaltatrice con riferimento al cantiere oggetto del subappalto, per gli operai ivi impiegati e per il periodo della relativa occupazione (infatti l’impresa appaltatrice è responsabile in solido soltanto relativamente a tali operai, per il periodo del subappalto).
Qualora sia riscontrata una irregolarità contributiva verso la Cassa Edile dell’impresa subappaltatrice e l’impresa appaltatrice non si sostituisca ad essa nell’adempimento, in base al principio della responsabilità solidale, dovrà essere effettuata una segnalazione di irregolarità alla BNI sia dell’impresa subappaltatrice che di quella appaltatrice.
La Cassa Edile, nei confronti dell’impresa appaltatrice, è tenuta a dare una prima informativa sulla posizione di irregolarità contributiva dell’impresa sub appaltatrice - inviandole copia della seconda lettera di contestazione del debito all’impresa interessata - e, trascorsi 15 giorni, a richiedere formalmente alla stessa di sostituirsi all’impresa subappaltatrice nel pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
Se questo non sia effettuato o non pervengano idonei chiarimenti entro 15 giorni da tale richiesta, la Cassa Edile procederà alla segnalazione alla BNI anche dell’impresa appaltatrice.
L’irregolarità dell’impresa appaltatrice va segnalata alla BNI come non grave e quindi non è ostativa per l’impresa medesima alla partecipazione o all’aggiudicazione di gare per l’esecuzione di opere pubbliche.
In base alle norme contrattuali, anche per i lavori privati l’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o sub-appaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - Comunicato 11 dicembre 2008
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