29 marzo 2024
Aggiornato 07:30
Influenza aviaria

Decisione negativa su misure di aiuto contro la crisi dell’influenza aviaria in Italia

Non sono compatibili con le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo

La Commissione europea oggi ha deciso che gli aiuti che l’Italia intendeva concedere mediante interventi urgenti per far fronte alla crisi dell'influenza aviaria insorta nel 2005, per un importo di 20 milioni di euro, non sono compatibili con le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo. Nel luglio 2006, la Commissione aveva avviato un procedimento d’indagine nei confronti degli interventi previsti all'articolo 5 del decreto-legge n. 202/05. Il decreto prevedeva l’acquisto, da parte dello Stato, di 17 000 tonnellate di carne di volatili e di altri prodotti avicoli da destinare ad aiuti umanitari, la sospensione del versamento delle imposte, dei contributi di previdenza e assistenza sociale e delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento per gli operatori del settore avicolo, oltre che la concessione di aiuti per prestiti finalizzati alla riconversione e ristrutturazione delle imprese avicole colpite dall’emergenza della filiera avicola.

La Commissione ha esaminato gli elementi d’informazione presentati dall’Italia in seguito all’avvio del procedimento (cfr. IP/06/928). In primo luogo, la Commissione ha valutato se l’influenza aviaria costituisse un evento eccezionale o una calamità naturale, tale da autorizzare una deroga al principio generale di divieto degli aiuti di Stato. A questo riguardo, la Commissione è giunta alla conclusione che l’epizoozia in questione presenta un carattere ricorrente e non può pertanto essere definita evento eccezionale.

In secondo luogo, la Commissione ha valutato se fossero applicabili gli orientamenti agricoli, che prevedono la possibilità di assimilare talune epizoozie ad un evento eccezionale o ad una calamità naturale sulla base della soglia di danno subito. A questo proposito, le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione atta a giustificare gli interventi in parola sulla base delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. La Commissione non è stata quindi in grado di effettuare una valutazione approfondita sotto questo profilo.

Poiché l’Italia non aveva indicato nessun’altra base giuridica per giustificare la concessione dell'aiuto in questione, la Commissione ha concluso che l’aiuto era incompatibile con il mercato comune. Poiché la misura è stata debitamente notificata e le autorità italiane non vi hanno dato esecuzione, non occorre chiedere il rimborso degli aiuti.