Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito
Proroga della sospensione del contributo ordinario di finanziamento al Fondo per tutto il 2009
Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (all. n. 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
Con Messaggio del 10 dicembre 2008, n. 27492 l’Inps nel chiarire che l'istituzione del fondo ed il versamento del contributo ordinario sono stati illustrati con la circolare del 22 novembre 2000, n. 193, mentre la sospensione per il periodo 2008 è stata illustrata con il messaggio del 24 gennaio 2008, n. 1909, ha reso nota la decisione di prorogare la sospensione il versamento del contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% - previsto dall'art. 6, c. 1., lett. a) del D.M. 158/2000 (1) - da gennaio a dicembre 2008 e con la Delibera del 20 novembre 2008, n. 78 di prorogare tale sospensione fino a dicembre 2009.
La proroga è stata deliberata nell’esercizio dei poteri contemplati dall’art. 6, co. 4, del D.M. 158/2000, considerando le attuali disponibilità finanziarie del fondo, in relazione ai previsti futuri fabbisogni.
L’Inps ha fatto anche presente che, per il periodo gennaio- dicembre 2009, la procedura di gestione delle denunce DM10 continuerà a non richiedere il contributo in oggetto, anche in presenza del codice di autorizzazione «3D».
Finanziamento del Fondo
A decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate da un:
- contributo ordinario.
Per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;
- contributo addizionale.
In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. L’aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. La misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l’aliquota alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato;
- contributo straordinario.
Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
Allegato
Inps, Messaggio del 10 dicembre 2008, n. 27492