30 luglio 2025
Aggiornato 15:00
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 19 novembre 2008, n. 27477

Riposo nel pubblico impiego dopo la reperibilità festiva

Deve essere recuperato e non può parlarsi di «danno biopsichico»

Con sentenza 19 novembre 2008, n. 27477 la Sezione della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito di un rapporto di lavoro del pubblico impiego, la disponibilità ad essere reperibile nella giornata festiva non incide sul tessuto psico-fisico dei lavoratori.
Per la Cassazione tale indennità di servizio, da sola, controbilancia la festività non del tutto goduta ed il diritto alla giornata di riposo compensativa non determina una contestuale riduzione dell’orario per il dipendente dell’amministrazione, che invece deve recuperare le ore del giorno di riposo nell’arco della settimana.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha respinto la sentenza della Corte di Appello che aveva liquidato equitativamente, nella misura del 30 per cento della normale retribuzione giornaliera contrattuale, il danno rappresentato dal mancato godimento della giornata di riposo compensativo dopo il turno di pronta reperibilità osservato di domenica dai dipendenti di un ente pubblico.
Per la Corte di Cassazione il diritto al riposo legato al servizio di pronta reperibilità trova la sua fonte nella contrattazione collettiva e non nell’articolo 36 della Costituzione, che prevede invece il diritto inderogabile al riposo settimanale in relazione all’attività effettivamente prestata, come sbagliando aveva argomentato la Corte di Appello nell’equiparare le due fattispecie.

Fatto e diritto
Con distinti ricorsi al Tribunale e successivamente riuniti alcuni dipendenti di una Provincia avevano osservato turni di pronta reperibilità in giorni festivi destinati al riposo senza prestazione di attività lavorativa e la Provincia non aveva mai concesso loro il riposo compensativo previsto dall'art. 49 del DPR n. 333/1990, limitandosi a corrispondere l'indennità di reperibilità.
Tali dipendenti avevano sostenuto di aver diritto al risarcimento del danno, definito «biopsichico», per non aver usufruito di un giorno di riposo compensativo in corrispondenza con i giorni festivi in cui avevano prestato servizio di reperibilità e chiedevano pertanto la condanna della Provincia al risarcimento del danno da commisurarsi ad una giornata di normale retribuzione o da determinarsi in via equitativa per ogni giorno di riposo compensativo non goduto in relazione alle giornate festive di reperibilità, che ciascuno indicava nel suo ricorso anno per anno.
L'Amministrazione Provinciale si costituiva e resisteva nel merito osservando che il riposo compensativo non riduceva la prestazione oraria di 36 ore settimanali, con la conseguenza che le ore giornaliere di lavoro andavano redistribuite negli altri giorni della stessa settimana; rilevava che nel periodo considerato nessuno dei ricorrenti aveva chiesto di usufruire del riposo compensativo con diversa articolazione dell'orario di lavoro; escludeva comunque che i ricorrenti avessero ricevuto alcun danno dalla reperibilità festiva.
Il Tribunale rigettava i ricorsi ed i lavoratori ricorrevano allora alla Corte di Appello che condannava l'ente convenuto a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento del riposo compensativo, un compenso pari al 30% della normale retribuzione giornaliera per ogni giorno festivo di pronta reperibilità ricadente nel periodo dal luglio 1998 all'ottobre 2000, oltre accessori.
La Corte d’Appello, infatti, aveva osservato che il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo limita, anche senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo, che costituisce un diritto inderogabile fissato dall'art. 36 Cost., con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico proporzionato alla corrispondente restrizione del godimento del riposo.
Per la Corte d’Appello inoltre, anche il diritto al riposo compensativo nel caso in cui la reperibilità ricadeva in un giorno festivo, previsto dall'art. 49 comma 1 del DPR 3.8.1990 n. 33, doveva ritenersi inderogabile, con la conseguenza che, in mancanza, il lavoratore aveva diritto ad una somma a titolo di indennizzo. Riteneva quindi di dover determinare la misura del risarcimento del danno in via equitativa liquidandolo in misura pari al 30% della normale retribuzione giornaliera contrattuale; tale misura teneva conto sia del fatto che il riposo festivo era stato solo compresso ma non escluso, sia del fatto che anche in caso di reperibilità il lavoratore era tenuto ad osservare l'orario settimanale di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza l'Amministrazione Provinciale di Terni ha proposto ricorso.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione il diritto al riposo legato al servizio di pronta reperibilità trova la sua fonte nella contrattazione collettiva e non nell’articolo 36 della Costituzione, che prevede invece il diritto inderogabile al riposo settimanale in relazione all’attività effettivamente prestata, come sbagliando aveva argomentato la Corte di Appello nell’equiparare le due fattispecie sostenuto da tre motivi e illustrato con memoria. I lavoratori resistono con controricorso.
Per la Corte di Cassazione la reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, non equivalendo ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice. Nella specie la reperibilità è stata compensata con apposita indennità e su di essa non vi è discussione tra le parti.
Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro, come nel caso di specie, è previsto dalla contrattazione collettiva. Tale diritto non può trovare la sua fonte nell'art. 36 Cost., che prevede il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, pur essendo una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, poiché è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve diversa tutela dall'ordinamento.
Nella specie il diritto in esame trova la sua fonte nell'art. 49 del DPR n. 333/1990, secondo cui «qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale». In forza di tale disposizione il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giorno festivo, che non abbia reso prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le sei ore lavorative del giorno di riposo redistribuendole nell'arco della settimana.

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 19 novembre 2008, n. 27477