28 marzo 2024
Aggiornato 12:30
Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, Provvedimento 26 novembre 2008, n. 165270

Autotrasporto 2008: non imponibilità del 28% del lavoro straordinario

Le somme non imponibili dovranno essere indicate separatamente nel Cud e nel modello 770

Con Provvedimento del 26 novembre 2008, prot. n. 165270/2008, L'Agenzia delle Entrate congiuntamente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 8 in riferimento ai commi 25 e 27 dell’Articolo 83-bis, del Decreto-Legge n. 112 del 2008, convertito con Legge n. 133/2008, in considerazione che la misura della percentuale della retribuzione percepita nel 2008, relativa a prestazioni di lavoro straordinario effettuate in tale anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida e dipendenti dalle imprese di trasporto merci, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi nella misura del 28 per cento, hanno rispettivamente previsto che:

Comma 25: Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

Comma 27: Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

Tale agevolazione consiste nei c.d. «aiuti d’importanza minore»  («de minimis») che vengono corrisposti nel limite complessivo di euro 100.000, per il settore del trasporto su strada, per la stessa impresa nell’arco di tre esercizi finanziari nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

Quanto agli adempimenti, le somme non imponibili erogate ai dipendenti dovranno essere indicate separatamente nel modello 770 e nel Cud.

C’è da tener presente che in base al citato comma 25  «ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza»,  la nuova misura si cumula con quella preesistente in base alla quale le retribuzioni percepite nel secondo semestre del 2008 per lavoro straordinario effettuato nello stesso periodo sono soggette all’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, Provvedimento 26 novembre 2008, n. 165270