12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
Tribunale di Ivrea – sentenza del 6 novembre 2007, n. 130

Versamento in ritardo della retribuzione. Dimissioni per giusta causa

Deve essere reiterato non riferirsi quindi ad un solo evento

Con sentenza del 6 novembre 2007, n. 130 Tribunale di Ivrea ha chiarito che il pagamento in ritardo dello stipendio non legittima le dimissioni per giusta causa in quanto, per configurarsi tale inadempimento contrattuale del datore di lavoro, queste devono essere causate da comportamenti del datore di lavoro stesso di tale gravità da giustificarle, così come anche il mancato versamento della retribuzione deve essere reiterato, non riferirsi quindi ad un solo evento.
Per il Tribunale inoltre se il dipendente controfirma le buste paga, questa documentazione ha valore liberatorio per il datore di lavoro così come anche, in mancanza di prove contrarie, deve ritenersi sufficiente quanto indicato in tali buste paga in ordine all’importo corrisposto.

Fatto e diritto
Una dipendente aveva chiamato in giudizio il suo ex datore di lavoro titolare di una lavanderia perché
nel periodo di lavoro non regolarizzato (circa 9 mesi) aveva lavorato 9 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre a qualche sabato, per un totale di 1384 ore nel primo anno in questione e 346 ore nel secondo anno e che dopo la regolarizzazione del rapporto, non aveva percepito quanto risultante dalle buste paga, ed inoltre non aveva percepito il pagamento di 2 mensilità di retribuzioni.
Pertanto per questo aveva rassegnato le dimissioni.
La lavoratrice aveva pertanto rivendicato che fosse accertato l’inizio del rapporto di lavoro anche per il periodo di non regolarizzazione e chiesto la condanna del datore di lavoro a pagare quanto ancora dovuto per differenze retributive, retribuzione indiretta e Tfr e, per il successivo periodo regolarizzato, la differenza tra quanto risultante dalla busta paga e quanto effettivamente versato, oltre all’indennità di preavviso.
La datrice di lavoro chiedeva però il rigetto delle domande sul presupposto dell’inesistenza di un rapporto di lavoro antecedente all’assunzione, nonchè del completo pagamento di tutte le somme indicate nelle buste paga; della mancanza di una giusta causa di dimissioni.

La Sentenza del Tribunale
Per il giudice era onere del datore dimostrare di avere pagato al lavoratore le spettanze retributive, nel caso di specie invocate nella misura indicate in busta paga e tale prova è stata fornita dal datore di lavoro già in via documentale, tramite la produzione delle buste paga, controfirmate dalla lavoratrice.
Per tali motivi, va rigettata la richiesta della lavoratrice di ottenere il pagamento di differenze retributive nel periodo regolarizzato.
Quanto alla richiesta della ricorrente di pagamento dell’indennità di preavviso, sul presupposto di dimissioni per giusta causa integrate dal mancato pagamento delle retribuzioni per 2 mesi per la Cassazione la giusta causa di dimissioni si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità , da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
In particolare, con riferimento al caso di specie integrato dal mancato pagamento di due retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di «reiterato mancato pagamento» e non già nel caso di inadempimento «accidentale e di breve durata»
Quanto al ritardo del datore di lavoro la Cassazione ha rilevato che questo era di soli sette giorni e nel pagamento di una mensilità, con la conseguenza che non si può certo parlare del «reiterato manato pagamento» necessario a giustificare le dimissioni per giusta causa, ma semplicemente di un inadempimento «accidentale e di breve durata».
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere accolto solo nella parte relativa al periodo «non in regola».

Tribunale di Ivrea – sentenza del 6 novembre 2007, n. 130