29 marzo 2024
Aggiornato 07:30
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza, del 4 novembre 2008, n. 26438

Non è tassabile in Italia il TFR relativo al rapporto di lavoro dipendente svolto all’estero

Per essere tassato, il soggetto deve essere fiscalmente residente in Italia

Come è noto i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassabili sui redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassabili solo sul reddito di fonte italiana.

Con Sentenza, del 4 novembre 2008, n. 26438 la Sezione Tributaria della suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il TFR e le indennità equipollenti corrisposte a soggetti non residenti (nella specie, l'indennità supplementare per licenziamento prevista dall'art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali) è soggetta a tassazione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo nel caso in cui trovi la propria fonte in un rapporto di lavoro dipendente il cui reddito sia assoggettabile ad imposizione in quanto prodotto nel territorio dello Stato, e non anche quando derivi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in quanto i redditi derivanti da tale tipo di rapporto sono esclusi in ogni caso dalla base imponibile, ai sensi del citato art. 3 del D.P.R. n. 917.

La Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che il soggetto non è fiscalmente residente in Italia, ha dunque ritenuto non assoggettabile a tassazione nel nostro Paese il suindicato emolumento differito.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza, del 4 novembre 2008, n. 26438