2 agosto 2025
Aggiornato 00:30
Licenziamento

Giusta causa: licenziamento in tronco, senza preavviso

I CCNL spesso elencano i casi in cui è ravvisabile la giusta causa di licenziamento

Il concetto di giusta causa, sancito dallo stesso articolo del Codice Civile, è determinato a seguito di fatti gravi che non consentono, anche provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. furto, danneggiamento volontario dei beni dell’azienda, rissa nell’ambito dell’azienda, ecc.).
La causa di licenziamento si ritiene giusta quando non consente, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il datore potrà procedere al licenziamento in tronco, con effetto immediato, senza obbligo di preavviso, sia nel contratto a tempo determinato, sia in quello a tempo indeterminato.
La Cassazione Sezione Lavoro (Sent. 19 febbraio 2002, n. 2400) ha disposto che il giudice, per decidere la legittimità del licenziamento deve tener conto della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti e del grado di fiducia su cui il rapporto poggia, considerando la mancanza del lavoratore non solo nel suo lato oggettivo, ma anche nel suo profilo soggettivo con riguardo alle circostanze, condizioni ed effetti della condotta e all’intensità dell’elemento psicologico».
I C.C.N.L. spesso elencano i casi in cui è ravvisabile la giusta causa di licenziamento proprio per ovviare a tali incertezze.

A titolo esemplificativo possono costituire giusta causa le ipotesi di :
- assenza ingiustificata oltre i termini contrattuali; la violenza e minaccia nei confronti dei colleghi e superiori ; rissa tra dipendenti; minacce al datore di lavoro ; il furto di denaro o attrezzature aziendali; sottrazione di beni o documenti aziendali riservati; il danneggiamento doloso degli impianti aziendali;
l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi; l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro. Il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro non costituiscono giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.