Congedi di maternità e parentale - Diritto all’accredito ed al riscatto
Richiesti 5 anni di contributi e la condizione di soggetto attivo
Con la Circolare del 14 novembre 2008, n. 100 l’Inps nell’analizzare l’interpretazione autentica che modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità, ha chiarito che che, ai fini della sussistenza del diritto all’accredito e al riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (art. 25, comma 2 e art. 35, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 2001), l’unico requisito ulteriore, assieme al possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito e riscatto, sia la condizione di soggetto attivo.
Pertanto, a modifica dei criteri operativi precedenti, e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sez. lavoro, del 19 marzo 2008, n. 7385), il diritto all’accredito ed al riscatto dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Inps, Circolare del 14 novembre 2008 n. 100
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