14 gennaio 2025
Aggiornato 19:30
Inps, Circolare 11 Novembre 2008, n. 99

Intervento del fondo di garanzia per i dipendenti delle Onlus poste in liquidazione generale

Le associazioni riconosciute. L’intervento del Fondo di garanzia. Istruzioni operative

La disciplina delle associazioni riconosciute, come persone giuridiche di diritto privato costituite da un gruppo di persone «associate» per perseguire un obiettivo comune di carattere non lucrativo, trovano la loro regolamentazione nel Titolo II del Libro 1° del codice civile, e acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture – Uffici territoriali del governo (Art. 1 DPR 10 febbraio 2000, n. 361).

Tale acquisto della personalità giuridica comporta l’autonomia patrimoniale dell’ente, vale a dire la sua separazione rispetto al patrimonio degli associati.

Nel caso che esista una causa di estinzione dell’associazione, l’autorità governativa ne dà comunicazione agli amministratori ed al presidente del Tribunale affinché nomini i liquidatori.

La liquidazione è regolamentata dagli artt. 11 e ss. delle disp. att. del cod. civ. ed in particolare l’art. 14 delle citate disposizioni prevede che, qualora i liquidatori, dopo aver compiuto l’inventario dei beni, riconoscano che il patrimonio dell’associazione non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni della stessa.

La liquidazione generale della Onluss
La liquidazione generale, come previsto dalla Legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, comporta effetti per i creditori anche sui rapporti preesistenti, sulle comunicazioni ai creditori ed ai terzi, sulle domande dei creditori e dei terzo, sulla formazione dello stato passivo, sulla liquidazione dell’attivo, sulla ripartizione dell’attivo.

Per  l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza  è stata predisposta una procedura ad hoc nell’art. 14 disp. att. cod. civ..

L’intervento del Fondo di garanzia
Le domande di intervento del Fondo di garanzia presentate dagli ex dipendenti di associazioni riconosciute poste in liquidazione generale, dovranno essere liquidate secondo le modalità previste in caso di datore di lavoro assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

Nella liquidazione generale tutti gli atti (tra i quali lo stato passivo) che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa devono essere depositati presso la cancelleria del Tribunale, sono invece depositati presso la Prefettura – Ufficio territoriale del governo (art. 18 disp. att. cod. civ.) che provvederà a rilasciare copia o estratti dei documenti depositati.

Le considerazioni sin qui svolte non si applicano alle associazioni non riconosciute nelle quali, secondo quanto previsto dall’art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte risponde non solo il patrimonio dell’ente ma anche, personalmente e solidalmente, chi ha agito in nome e per conto dell’associazione.

Istruzioni operative
Nel caso che si utilizzi l’istruttoria automatizzata delle domande, gli operatori, nella maschera di acquisizione dei dati relativi alla procedura concorsuale dovranno indicare:

Codice intervento:                   2

Località tribunale:                   Sede del Tribunale che ha nominato il liquidatore

Data richiesta insolvenza:      data della presentazione in tribunale della domande di nomina dei liquidatori

Data decreto ministeriale:       data annotazione nel registro delle personegiuridiche del provvedimento che dispone la liquidazione generale

Data deposito stato passivo:  data deposito s.p. presso il registro delle persone giuridiche

Inps, Circolare 11 Novembre 2008, n.  99