Sanità: stabilizzazione dei precari
Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. n. 10 del 2007 della Regione Puglia
Con l'ordinanza del 2 ottobre 2008, n. 4770 il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007, con il quale la Regione Puglia, nell'ambito della competenza riconosciutale dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ha ritenuto di far propria la normativa di cui alla legge statale n. 296 del 2006 sulla stabilizzazione del personale precario.
Il «piano di stabilizzazione» al quale si riferisce la deliberazione impugnata è stato adottato dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 («Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia«) che, all'art. 30 («Piano di stabilizzazione del personale«), dispone: » In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007«), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopracitata».
Le disposizioni richiamate dalla norma ora riportata prevedono la stabilizzazione, cioè la immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, del personale, non dirigenziale, che ha prestato servizio non di ruolo in favore dell'amministrazione pubblica a vario titolo (cd. precari).
La disposizione in parola, pertanto, per quanto concerne tale personale, viene ad incidere sul vigente sistema di reclutamento, di cui il citato art. 9 della legge n. 207 del 1985 costituisce uno dei capisaldi, che trova conferma anche nella successiva legislazione regionale, al già richiamato art. 12 della legge regionale n. 12 del 2005 (la mobilità prevista da tale disposizione precede la nomina degli idonei ma non è una forma di assunzione giacché implica unicamente la copertura di posti vacanti con personale già impiegato nell'amministrazione pubblica).
Consiglio di Stato, Sezione V, Ordinanza del 2 ottobre 2008, n. 4770
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