Lavoratori interinali europei: un nuova direttiva accresce la loro tutela
Pari diritti con i lavoratori dipendenti – In Italia è stato stipulato a luglio il nuovo CCNL
Una nuova direttiva europea, approvata nei giorni scorsi dal Parlamento dedll’UE ha confermato la comune posizione (V. Allegato) del Consiglio europeo del 15 settembre 2008 (definita dal Consiglio il 15 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale) per essere ufficialmente adottata a dicembre, per garantire la tutela dei lavoratori interinali ed offrire pari diritti di quelli dei lavoratori dipendenti.
Dunque parità di trattamento con i dipendenti dell’impresa ‘utilizzatrice’, cioè dell’azienda in cui svolgono la loro ‘missione’ temporanea.
Dunque oltre che parità di trattamento normativo, come ad esempio su orario, ferie, congedi, protezione della lavoratrice in gravidanza, partecipazione ad attività formative, accesso a mense, asili nido, trasporti, ecc. sono state previste stesse condizioni anche retributive.
Oltretutto è stato previsto il divieto di discriminaziomi su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.
Destinatari
Destinatari della citata direttiva sono i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e assegnati ad imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse.
Applicazione
La direttiva è rivolta alle imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un'attività economica con o senza fini di lucro.
In attesa di pubblicazione sulla G.U e dopo
Entro tre anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Ue, gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.
Per l’Italia non ci saranno grosse novità, dato che la normativa italiana ha già da tempo introdotto la parità di trattamento per i lavoratori interinali.
Sono gli altri Stati che adegueranno quindi la loro normativa a quella europea.
Le novità nel CCNL dei lavorati somministrati
Peraltro a fine luglio era stato firmato il nuovo CCNL dei lavoratori in somministrazione, che ha previsto più stabilità e più flessibilità, sia in entrata che in uscita.
In particolare sono state previste le seguenti novità:
a) Diritti sindacali
E’ stata introdotta per la prima volta una rappresentanza nazionale di agenzia degli interinali, che si aggiunge agli altri livelli presenti (territoriale e di agenzia presso l’utilizzatore);
b). Relazioni Sindacali Territoriali
E’ stata data la possibilità di costituire Commissioni sindacali regionali per dirimere il contenzioso sul territorio;
c) Proroghe del contratto
Le proroghe sono portate a sei nell’arco di 36 mesi comprensivo del periodo iniziale, al fine di contrastare i rinnovi di contratto, del tutto incontrollabili e di maggiore incertezza per i lavoratori
d) Periodo di prova
Vanno entrambi esplicitati nella lettera di assunzione.
Il periodo di prova è rimodulato con 1 giorno ogni 15 (c’era un minimo di 2 per qualsiasi durata al di sotto dei 15) e fino a un massimo di 11.
e) Trattamento economico
Prevista la parità salariale;
f) Premio di produzione
Il Premio di produzione sarà corrisposto parte in cifra fissa e parte collegato a risultato;
g) Ferie e festività
Ai fine della fruizione delle ferie, si introduce la somma dei periodi di missioni reiterati presso lo stesso utilizzatore per il raggiungimento dei 6 mesi previsti.
Il trattamento relativo alle festività sarà corrisposto mettendole in pagamento qualora la ripresa lavorativa avvenga il primo giorno lavorativo utile (il caso più significativo è Natale).
h) Malattia
L’agenzia dovrà erogare l’anticipo del trattamento di malattia e infortunio, purchè presenti i requisiti di accesso al trattamento del lavoratore.
i) Indennità di disponibilità
in caso di mancanza di missione, è elevata a 700 euro (513 attuali). Nel caso che, per mancanza di lavoro, sia impossibile il mantenimento del rapporto del lavoratore, con almeno 52 settimane di anzianità, tramite procedura sindacale si attiva una forma di ammortizzatore con l’erogazione di 6 mesi di indennità di disponibilità (7 per gli over 50) suddivise al 50% fra agenzia e bilateralità, al fine di consentire reinserimento lavorativo, anche presso altre agenzie, o politiche attive.
l) Periodo di preavviso
In caso di dimissione in tronco il preavviso per il lavoratore con contratto a termine deve impedire la rivalsa ai sensi del Codice civile.
Sono stati esclusi i primi 15 giorni. Il periodo di preavviso matura 1 giorni ogni 15 fino ad un massimo di 7 per profili medio bassi, computabili solo sul periodo di lavoro non svolto (es. 3 mesi di missione = 5 giorni di preavviso). Es. se il lavoratore va via il 20° giorno preavviso = 5 giorni; se il lavoratore va via agli inizi del 3° mese preavviso = 2 giorni.
m) Stabilizzazioni
Dopo 36 mesi di missione presso lo stesso utilizzatore o dopo 42 presso utilizzatori diversi, purché tra una missione e l’altra non ci sia una interruzione pari o superiore a 12 mesi per rifiuto da parte del lavoratore di una proposta di lavoro congrua il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
A questo e i periodi di infortunio coperti da prestazioni Ebitemp; i periodi di astensione obbligatoria per maternità; la formazione propedeutica all’avvio a missioni; i periodi di interruzione di missione pari o inferiori a 40 giorni quando coincidenti con ferie o festività; il periodo di formazione per aggiornamento professionale, riqualificazione o reinserimento post maternità.
In fase di prima applicazione sono riconosciuti 6 mesi di missione effettuati nell’arco dei 12 mesi antecedenti la stipula dell’accordo.
In caso di assunzione automatica l’agenzia è vincolata al mantenimento alle dipendenze del lavoratore per almeno 12 mesi.
n) Maternità
Alle lavoratrici prive di requisito, che cessino la missione entro i primi 180 giorni di gravidanza, è corrisposta una una tantum di 1.400 euro.
E’ stato ino0ltrte concesso il diritto di precedenza al riavvio a missione di pari livello professionale per le lavoratrici che ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla fine della maternità obbligatoria o facoltativa; in mancanza di avvio sono attivate iniziative formative con sostegno al reddito.
o) Salute e sicurezza
Alla formazione obbligatoria degli utilizzatori sui rischi di impresa (di almeno 2 ore) si aggiunge la formazione, all’atto dell’avvio a missione, da parte dell’agenzia sui rischi del settore.
Il Contratto è corredato da modulo informativo sui rischi di azienda e di settore in almeno 3 lingue.
In caso di mancato adempimento formativo dell’utilizzatore, o di mancata consegna dei dispositivi di sicurezza, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con diritto alla retribuzione anticipata dalla agenzia.
p) Previdenza integrativa
E’ stata prevista una previdenza integrativa di settore che prevede:
a) la integrazione, fino al 4% della retribuzione, sulle mensilità versate;
b) la copertura al 4% di ogni mese non lavorato, fino al raggiungimento di 6;
c) la copertura al 4%di un mese aggiuntivo per le missioni da 6 a 11 mesi.
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