23 aprile 2024
Aggiornato 12:00
Legge 27 ottobre 2008, n. 166, (G.U. 27 ottobre 2008, n. 252)

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi

E’ legge il decreto Berlusconi “salvAlitalia”

Sulla G.U. del 27 ottobre 2008, n. 252 è stata pubblicata, ed è entrata in vigore dal 28 ottobre 2008, la L. 27 ottobre 2008, n. 166 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. del 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
La legge prevede che l’adozione di un commissario straordinario che individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonchè dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione.
L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, deve prescrivere le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie, e definire altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare.
In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.
Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali, o esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario.
I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici previsti.
I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
L'INPS deve provvedere al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei imiti delle risorse in bilancio.

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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008 , n. 134