La retribuzione dei lavoratori in part-time verticale
Vige lo stesso trattamento normativo ed economico dei lavoratori assunti a tempo pieno
Con Nota del 3 ottobre 2008 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in risposta ad un interpello degli Assistenti di Volo Italiani ed Associati che avevano chiesto conoscere il suo parere in merito all’applicabilità dell’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, relativamente alla modalità del corresponsione della retribuzione ai lavoratori con tipologia di contratto di lavoro part-time verticale, con particolare riferimento alla corresponsione della retribuzione variabile, ha risposto che a tali lavoratori deve essere mantenuto lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno relativamente alla retribuzione, alla durata del periodo di ferie annuali, a quella per il congedo di maternità e parentale, nonché per il trattamento della malattia, dell'infortunio.
Secondo il Ministero il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento normativo ed economico per il quale egli ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno anche se la retribuzione, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità devono essere calcolati in misura proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i CCNL non stabiliscano che il calcolo debba essere effettuato in modo più che proporzionale.
Per quanto attiene invece al trattamento normativo, è previsto che ai lavoratori part-time sia riservato lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno relativamente alla durata del periodo di ferie annuali, a quella per il congedo di maternità e parentale, nonché per il trattamento della malattia, dell’infortunio, ecc.
Per quanto riguarda il momento di corresponsione della retribuzione la stessa deve essere erogata al lavoratore alla scadenza contrattualmente prevista.
Pertanto se il lavoratore a tempo pieno percepisce la retribuzione (fissa e variabile) in un’unica soluzione con cadenza mensile, eguale trattamento, in linea di massima, deve essere riservato ai lavoratori in part-time, che dovranno ricevere, anche essi con cadenza mensile, la retribuzione fissa e la retribuzione variabile legata alle sole prestazioni rese nel mese di riferimento. Nel caso specifico degli assistenti di volo ci si dovrà attenere, in linea di massima, agli stessi criteri adottati per il pagamento della parte variabile della retribuzione erogata all’assistente di volo a tempo pieno ma ciò non esclude che si tenga anche conto delle specificità derivanti dai cicli di attività osservati dai lavoratori a part time.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 3 ottobre 2008, n. 45
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