19 aprile 2024
Aggiornato 11:30
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 3 ottobre 2008, n. 43

TFR: Elementi retributivi che compongono la quota di accantonamento

Principio di onnicomprensività della retribuzione derogabile dalla contrattazione collettiva (anche territoriale o aziendale)

Con Nota del 3 ottobre 2008, n. 43 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in risposta ad un interpello della FIALC-CISAL – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Chimici, sugli elementi retributivi che compongono la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto, in presenza di specifiche determinazioni ad opera dei CCNL applicati dalle aziende, ha risposto che il principio di omnicomprensività della retribuzione, ai fini del calcolo del TFR, può essere derogato dalla contrattazione collettiva ( anche territoriale o aziendale) a condizione che l'eccezione sia indicata in modo chiaro ed univoco.

Per il Ministero il concetto di retribuzione formulato nella norma rientra, per orientamento costante della giurisprudenza, nel criterio della onnicomprensività, da intendersi nel senso che nel relativo calcolo vanno inclusi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, ancorché non strettamente correlati con la effettiva prestazione lavorativa.
Ne resterebbero invece escluse dal calcolo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro si pone come una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand’anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro stesso.
Dunque la regola della onnicomprensività della retribuzione sancita nella norma può essere derogata dalla contrattazione collettiva purché l’eccezione sia indicata in modo chiaro ed univoco.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 3 ottobre 2008, n. 43