28 marzo 2024
Aggiornato 20:30
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 2 settembre 2008, n. 22060

TFR: Indennità di incarico supplementare esclusa dal computo

Esclusa come tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale

Con la sentenza del 2 settembre 2008, n. 22060 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che la contrattazione collettiva può escludere dal computo del TFR tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale come l’indennità di incarico supplementare, in conformità a quanto prevede l’articolo 2120 del Codice civile («Disciplina del trattamento di fine rapporto»).

Tale articolo consente alla contrattazione collettiva di considerare ai fini del Tfr solo alcuni emolumenti predefiniti e non tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale.
Per la Cassazione le parti firmatarie del CCNL hanno l’autonomia per poter decidere di escludere dal superminimo l’indennizzo riferito ad una specifica prestazione richiesta al dipendnete per la sua professionalità senza commettere alcuna violazione di legge.

Fatto e diritto
La Corte di Appello di Firenze rigettava gli appelli proposti da un dipendente e dalla PT COLOR s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto il capo della domanda del lavoratore diretto ad ottenere il computo della indennità di cantiere nel Tfr, ma rigettato il capo diretto ad ottenere il computo della indennità, corrispostagli per l'incarico supplementare di insegnamento della tecnica di restauro pittorico ai dipendenti a lui affiancati, nel compenso per ferie e gratifica natalizia (con riserva di richiedere il relativo importo alla Cassa Edile) e Tfr.
Per la Corte d’Appello l'emolumento mensile in questione, riconosciuto al dipendente, era collegato alla prestazione dell'insegnamento; e, seppure l'incarico era stato conferito in considerazione della professionalità del lavoratore, lo stesso non poteva qualificarsi come un superminimo, essendo correlato ad una prestazione supplementare richiedente applicazione teorica e pratica.
Il dipendente allora ha presentato ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha confermato un verdetto d’appello che, come quello di primo grado, aveva accolto il capo della domanda di un lavoratore diretto ad ottenere il computo dell’indennità di cantiere nel Tfr, mentre aveva respinto quello relativo al calcolo dell’indennità corrisposta allo stesso per l’incarico supplementare di insegnamento della tecnica di restauro pittorico ad altri lavoratori.
Dunque il ricorso non è stato giudicato fondato dalla Cassazione in quanto l'art. 19 del CCNL dispone che il trattamento economico per le ferie e per la gratifica natalizia viene assolto dall'impresa con l'accantonamento, presso la Cassa Edile, di una determinata percentuale sugli elementi della retribuzione.
Per la Suprema corte correttamente i giudici del merito hanno osservato che l’emolumento mensile, riconosciuto al dipendente con il patto del 1995, era collegato alla prestazione dell’insegnamento e seppure l’incarico fosse stato conferito in considerazione della professionalità del lavoratore, lo stesso non poteva qualificarsi come un superminimo, essendo correlato ad una prestazione supplementare richiedente applicazione teorica e pratica.

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