Sedi disagiate, Alfano: «per i Magistrati benefici economici e di carriera»
«E' stato introdotto un regime di benefici finalizzato ad incentivare le richieste di trasferimento in quelle sedi da parte di magistrati con adeguata anzianità ed esperienza»
«Per sopperire alla scopertura dell’organico di magistrati nelle sedi disagiate che, in virtù delle nuove disposizioni sull’ordinamento giudiziario, non possono essere coperte da magistrati di prima nomina (relativamente all’esercizio di funzioni requirenti e giudicanti penali monocratiche), è stato introdotto un regime di benefici finalizzato ad incentivare le richieste di trasferimento in quelle sedi da parte di magistrati con adeguata anzianità ed esperienza». Lo afferma il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, tratteggiando i punti salienti del decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.
«I benefici – sottolinea il guardasigilli – sono di carattere economico e di carriera. I primi consistono in un bonus iniziale di circa seimila euro netti e in un’indennità mensile di circa duemila euro netti, per un periodo massimo di quattro anni di permanenza. I benefici di carriera riguardano l’attribuzione per i primi sei anni di un punteggio doppio per ogni anno di permanenza nella sede disagiata, nonché – dopo almeno quattro anni – la possibilità per il magistrato di tornare, anche se in sovrannumero, nella sua sede di provenienza. A ciò si aggiunge la possibilità, già prevista dalla legislazione vigente, di ottenere il trasferimento del coniuge dipendente statale».
«Il decreto legge – prosegue Alfano – apporta inoltre una modifica all’art. 192 dell’ordinamento giudiziario, più volte sollecitato dal Consiglio Superiore della Magistratura, e delle cui esigenze ci si è fatti carico. Questa modifica permetterà di rendere più celere l’esame delle domande di trasferimento pendenti, consentendo al Csm di esaminare solo quelle che corrispondono ad un interesse attuale e concreto del magistrato. In sostanza, si tratta di una vera e propria accelerazione delle pratiche di trasferimento dei magistrati ordinari, procedure che, nel tempo, erano diventate estremamente complesse e farraginose per l’altissimo numero di domande che il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato ad esaminare. L’art. 192 - oggi modificato - prevedeva infatti che le domande di trasferimento conservassero efficacia fino alla revoca dell’interessato: in questo modo, il Csm doveva esaminare anche quelle pendenti da anni e non più reiterate dal magistrato che le aveva presentate. Alcune risalgono persino al 1999. Con l’introduzione della norma sopra citata – conclude il guardasigilli – si solleva il Csm da un inutile aggravio di lavoro, evitando anche ulteriori perdite di tempo».
- 13/08/2017 Le ingiuste detenzioni costano allo stato più di 30 milioni all'anno
- 11/04/2017 L'Ue schiaffeggia la giustizia italiana: «E' la più lenta d'Europa». Noi vi spieghiamo perché
- 03/03/2017 Ilva, la storia dell'inchiesta fino all'accordo con i sindacati
- 02/11/2015 Tangenti Saipem: nessun valido riscontro su coinvolgimento Scaroni