1 maggio 2024
Aggiornato 17:00
Rinnovo CCNL

Accordo 3 aprile 2008 del personale viaggiante del CCNL Trasporto Merci e Logistica

Definiti orario di lavoro per il personale viaggiante, modalità di prestazione dello stesso se impiegato in mansioni discontinue e clausola compromissoria

Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi assistite da Confetra, Aite, Asstri, Claai, Ecotras, Fai, Federlogistica, Federtraslochi, Fiap/L, Unitai assistite Da Conftrasporto, Anita, Ancst-Legacoop, Confartigianato Trasporti, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Fiap/M, Fita-Cna, Produzione e Serv.Lav.-Agci, Sna-Casartigiani) da una parte (quella datoriale) e dall’altra (quella sindacale) Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno firmato in data 3 aprile 2008 l’accordo per la stesura definitiva degli articoli relativi all'orario di lavoro per il personale viaggiante per quanto attiene al CCNL trasporto merci, logistica e spedizioni.

Con il verbale di accordo sono stati modificati e definiti i testi degli articoli 11 (Orario di lavoro per il personale viaggiante), 11bis (Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue) e 11ter (Clausola compromissoria) del citato CCNL, ed in particolare è stato concordato, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 234/2007 che fissa la durata media della settimana in 48 ore, che le imprese, mediante la stipula di accordi collettivi aziendali, possono estendere la durata media della settimana lavorativa a 58 ore; e che la durata massima dell’impegno lavorativo settimanale può essere estesa fino a 61 ore, purché su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non superi il limite delle 58 ore settimanali.

Accordo 3 aprile 2008 del personale viaggiante del CCNL Trasporto Merci e Logistica