28 marzo 2024
Aggiornato 12:00
Antitrust/Lega Calcio

Diritti televisivi calcio: pubblicate le motivazioni del Tar

Accolte tutte le motivazioni con le quali Adiconsum ha impugnato la delibera dell'Antitrust di accettazione degli impegni della Lega Calcio

ROMA - Quegli impegni non vanno bene: Adiconsum lo aveva detto sin dal market test svoltosi all’indomani della pubblicazione sul sito dell’Autorità Antitrust del primo set di impegni proposti dalla Lega Calcio al fine di far chiudere la procedura istruttoria per abuso di posizione dominante senza la contestazione dell’infrazione.
Gli impegni della Lega Calcio riguardavano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di calcio della serie B, mentre il procedimento istruttorio dell’Authority era stato aperto per la serie A.

Ma l’Autorità - dichiara Pietro Giordano, Segretario Nazionale Adiconsum - non solo non riteneva quegli impegni inidonei, ma accettava e dichiarava idonei un secondo set di impegni (la predisposizione, per la piattaforma satellitare, di un pacchetto avente ad oggetto le «sintesi» delle partite della serie A), senza neppure seguire le formalità prescritte (pubblicazione sul proprio sito internet e sottoposizione alle osservazioni dei soggetti interessati).

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, Prima sezione di Roma - continua Giordano - ieri ha reso note le motivazioni della sentenza del 20 aprile scorso con la quale ha accolto il ricorso presentato da Adiconsum contro la delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Collegio ha ritenuto che «la determinazione dell’Autorità di rendere obbligatori per la Lega Calcio gli impegni presentati e di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione ai sensi dell’art. 14 ter L 287/90 si rivela contraddittoria con le ragioni che hanno indotto l’Autorità stessa ad avviare il procedimento e pertanto si presenta manifestamente illogica (…) in quanto, a fronte dell’infrazione ipotizzata nell’atto di avvio del procedimento del 22 luglio 2009, con la delibera del 18 gennaio 2010 ha chiuso il procedimento rendendo obbligatori impegni che ictu oculi non appaiono idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria».

Di qui l’annullamento della delibera impugnata.

Ora, per ordine del TAR, «l’Autorità è tenuta a riprendere il procedimento, nel pieno esercizio del potere ad essa attribuito dalla legge, dal momento in cui lo stesso è stato illegittimamente interrotto».

In tale procedimento Adiconsum non mancherà ancora una volta di far sentire la voce dei consumatori.