12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
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Facebook «fascista»? Apologia e incitamento all'odio siano reati anche online

La deputata Pd Roberta Agostini denuncia la circostanza per la quale fenomeni di incitamento all'odio e di apologia fascista via web siano difficilmente arginabili. Perché i provider, di fatto, a causa di norme confliggenti hanno le mani legate, e perché ancora non si sono ratificate convenzioni internazionali recepibili sul tema.

ROMA - Apologia fascista su facebook. E' questo, l'argomento dell'interpellanza sottoscritta da Roberta Agostini insieme a Marco Miccoli, deputati del Pd. L'iniziativa parlamentare ha preso le mosse da un articolo di Repubblica del 9 febbraio scorso, che sottolineava «l'enorme spazio virtuale dei simboli della storia del fascismo e del nazionalsocialismo: una 'rete nera' al limite dell'apologia del fascismo, al confine tra il libero pensiero sancito dalla Costituzione e alcune parole che possono diventare pericolose armi». 

LE LEGGI ESCLUDONO L'INCITAMENTO ALL'ODIO - In effetti, per gli interroganti il social network sembra pullulare di forme «illecite di comunicazione, riconducibili all'incitamento alla discriminazione di razza e di religione, al negazionismo, all'esaltazione e riproposizione del movimento fascista». Comunicazioni, di fatto, messe fuori legge dalla norma del 1975 denominata «Mancino», che ratificava una convenzione internazionale firmata a New York nel '66. In più, un decreto legislativo del 2003 obbliga il fornitore di servizi internet a informare l'autorità giudiziaria o amministrativa riguardo ad attività illecite di questo tipo.

I PROVIDER HANNO LE MANI LEGATE - Eppure, i prestatori di servizi internet hanno spesso le mani legate. «Alle già scarse possibilità tecniche, derivanti dall'alta frequenza dei casi e grande quantità del 'materiale' (testi, video e altro) si aggiunge il fatto che non è giuridicamente ammissibile che questi soggetti (provider e servizi) identifichino o decidano cosa sia reato e cosa non lo sia». In più, nella Costituzione «(articolo 11) v’é uno specifico riferimento alla adesione ai trattati internazionali al quale si affianca il diritto inviolabile alla riservatezza delle comunicazioni (articolo 15) ed il diritto alla libertà personale (articolo 13) anche questo inviolabile, ma ogni eventuale ispezione o perquisizione deve essere motivata dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge». Insomma, la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni possono risultare confliggenti rispetto a casi in cui i provider vogliano segnalare comportamenti apparentemente fuori legge.

PER IL WEB DEVONO VALERE LE STESSE REGOLE DELL'ANALOGICO - Tuttavia, esiste una norma internazionale specifica e recepibile in materia, il «Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest, indirizzato all'identificazione ed incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici». Tale protocollo, oltre a fornire dettagli tecnici e risposte giuridiche adeguate, impegna gli Stati sottoscrittori ad adottare «le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per stabilire reati penali secondo il proprio diritto interno, quando sono commessi intenzionalmente e senza diritto, i seguenti comportamenti: distribuire, o altrimenti rendere disponibile, materiale razzista e xenofobo al pubblico attraverso un sistema informatico». Lo scopo del documento è quello di «estendere la portata della convenzione sulla criminalità informatica, rendendo penalmente rilevanti gli atti di propaganda razzista o xenofoba, compiuti mediante il ricorso ai mezzi informatici ed il merito di favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e la cooperazione internazionale in materia». Ad esso, si aggiunge una proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul potenziamento della lotta a tutte le forme di reati di incitazione all'odio. Da qui, le richieste degli interroganti: «quali siano le intenzioni e le iniziative in itinere intraprese dal Governo in merito: alla ratifica ed entrata in vigore del protocollo aggiuntivo; ad eventuali ulteriori norme per il coinvolgimento e la vigore del «prestatore», finalizzate ad un efficace contrasto alla diffusione, tramite internet, ed esaltazione di razzismo, xenofobia, antisemitismo e discriminazione religiosa e alle minacce ed offese alla dignità di persone fisiche e giuridiche».