No all'obbligo del permesso di soggiorno per sposarsi
Il pacchetto sicurezza viola la Convenzione europea sui diritti dell'uomo
ROMA - La Corte costituzionale ha bocciato una norma del pacchetto sicurezza che impone il possesso di un regolare permesso di soggiorno all'immigrato che vuole sposare un cittadino italiano. Con la sentenza 245/2011, redatta dal presidente Alfonso Quaranta, la Consulta ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, numero 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole 'nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano'».
«Compressione dei diritti del cittadino» - Per i giudici delle leggi «la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero».
La Consulta ha richiamato una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, secondo la quale «il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale» garantito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. «Secondo i giudici di Strasburgo», ricorda la sentenza, «la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all'articolo 12 della Convenzione».