14 ottobre 2025
Aggiornato 15:30

Processo breve, accantonato emendamento su giudizi contabili

ROMA - Dopo un lungo e vivace dibattito da parte dell'assemblea, alla fine il presidente del Senato, Renato Schifani ha disposto l'accantonamento di un emendamento del relatore al ddl sul processo breve, relativo alla ragionevole durata del giudizio contabile, prendendo atto dell'apertura e della disponibilità espressa (ma solo dopo pressanti richieste e stringenti osservazioni tecniche da parte dell'opposizione) dal rappresentante del governo, sottosegretario Caliendo e dal relatore del provvedimento, Giuseppe Valentino.

In una prima fase, nonostante la richiesta di un ritorno in commissione per il solo emendamento in questione formulata dal senatore Legnini (Pd), si registrava l'indisponibilita' del governo a ritoccare le disposizioni. Ad ammorbidire il clima, piuttosto teso in Aula, è giunta alla fine un'apertura da parte del relatore a rivedere le disposizioni, sia pure solo per la parte relativa ai tempi della fase d'appello dei giudizi contabili. Il presidente Schifani prendendo atto della posizione del relatore, cui si è affiancato poi anche il governo, ha quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento fino alla prossima settimana.

Così com'e' formulata attualmente la norma prevede che il processo davanti alla Corte dei Conti si estingua quando sono trascorsi più di tre anni dal deposito della citazione senza che si sia giunti ad un giudizio di primo grado, mentre l'estinzione per il secondo grado di giudizio, quello d'appello, avviene dopo due anni dalla notificazione o pubblicazione della citazione. Il corso dei termini, precisa ancora la norma, e ' sospeso «nel caso in cui l'udienza o la discussione siano sospesi o rinviati su richiesta del convenuto o del suo difensore» sempre che questa interruzione o rinvio non siano necessari ad acquisire nuove prove. «Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di 300 mila euro - specifica ancora la norma - il termine per l'estinzione è di due anni».