29 marzo 2024
Aggiornato 14:00
Giustizia. Lodo Alfano

Per la Consulta il Premier non è al di sopra dei Ministri

Lo «Scudo» per le 4 più alte cariche dello Stato crea «evidente disparità trattamento» non previsto dalla nostra Costituzione

ROMA - Il presidente del Consiglio non è al di sopra dei ministri: «Non è configurabile una preminenza perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l'unità, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, e ricopre perciò una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares».

Nelle motivazioni della sentenza con la quale ha 'bocciato' il lodo Alfano la Corte costituzionale replica così al tema sollevato dalla difesa del premier nell'udienza del 6 ottobre scorso al Palazzo della Consulta, evidenziando ancora le ragioni dell'«accertata violazione del principio di uguaglianza» dello 'scudo' per le alte cariche dello Stato giudicato incostituzionale.

«Anche la disciplina costituzionale dei reati ministeriali conferma che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono sullo stesso piano», scrivono i giudici costituzionali. E aggiungono come lo stesso valga per presidenti delle Camere e parlamentari: «Non è configurabile una significativa preminenza dei Presidenti delle Camere sugli altri componenti, perché tutti i parlamentari - spiegano - partecipano all'esercizio della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggetti alla disciplina uniforme dell'art. 68 Costituzione».

In un altro passaggio delle motivazioni, 58 pagine depositate ieri sera, della sentenza con cui il 7 ottobre scorso ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello 'scudo', la Corte spiega che la sospensione dei processi prevista dal 'lodo Alfano' per le quattro più alte cariche dello Stato crea «un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione». Poichè «è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali» c'è «inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia».

«In particolare, la normativa censurata - argomentano i giudici della Consulta nella sentenza firmata dal relatore Franco Gallo - attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia».

La Corte - nella sentenza n.262, relatore il giudice Franco Gallo - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2008, perchè viola gli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) e 138 (che disciplina la procedura di revisione costituzionale) della Carta.