28 agosto 2025
Aggiornato 07:00
Testamento biologico

Tar Lazio: «L'alimentazione non può essere imposta»

Su ricorso Movimento difesa cittadino contro direttiva Sacconi

ROMA - L'alimentazione non può essere imposta. E' il principio sancito dal Tar del Lazio nella sentenza con cui ha accolto il ricorso presentato dal Movimento difesa del cittadino contro la direttiva con cui il ministro Sacconi, all'epoca del caso di Eluana Englaro, aveva intimato a tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale di impedire sempre l`interruzione dell`idratazione e alimentazione forzata in pazienti in stato vegetativo permanente e, quindi, di impedirlo persino nel caso in cui la volontà degli stessi fosse ricostruita nel senso di rifiutare tale somministrazione.

«I pazienti in stato vegetativo permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui la loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti», sostiene il Tar. E ancora: il paziente «vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi».

Il Tar - riferisce lo stesso movimento in una nota - dopo aver evidenziato che si tratta di questioni che coinvolgono il 'diritto di rango costituzionale quale è quello della libertà personale che l`art. 13 (della Costituzione, ndr) qualifica come inviolabile' e che da ultimo è entrata in vigore la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità che impone che anche alle stesse venga garantito il consenso informato, ha sottolineato come il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti esclude che gli stessi possano essere compressi dall`esercizio del potere dell`autorità pubblica, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal Tar, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.