25 aprile 2024
Aggiornato 23:30
Una mossa per «promuovere trasparenza e concorrenza»

Dal 2016 «basta confusione» tra distributori e venditori di energia

L'Autorità per l'Energia ha stabilito che le società con i due rami aziendali integrati dovranno diversificarne i marchi, le politiche di comunicazione e, dal 2017, utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti

ROMA - Basta confusione tra distributore e i venditori di elettricità e gas anche se integrati in uno stesso gruppo societario. Dal 30 giugno 2016 non potranno più utilizzare lo stesso marchio, dovranno separare le politiche di comunicazione ed, dal 2017, utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti. Lo ha stabilito l'Autorità per l'Energia estendendo queste stesse regole anche per il venditore integrato che nell'elettricità opera sia nel mercato libero che nella tutela. Obiettivo, spiega il Regolatore, «rimuovere ogni rischio di confusione, promuovendo trasparenza e concorrenza».

NO TRASFERIMENTI DATI SENSIBILI - L'Autorità «lascia la libertà alle imprese di decidere quale tra l'attività di distribuzione o vendita dovrà modificarli, nel rispetto delle scelte imprenditoriali legate al valore economico dei marchi» ma in ogni caso «la società dovrà garantire l'applicazione delle regole assicurando che ogni elemento di tipo testuale o grafico sia ben distinto». Viene poi rafforzato il divieto di trasferire le informazioni commercialmente sensibili, come i dati sul consumo o la morosità, tra il distributore e le imprese di vendita (e tra chi vende energia elettrica in tutela e nel mercato libero all'interno dello stesso gruppo), se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell'Autorità. Misure che «vogliono assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni, garantita anche con l'obbligo di separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza». Più in generale, l'Autorità prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sia assolta facendo ricorso, dove disponibili, agli strumenti per la disintermediazione previsti dalla regolazione, tra cui in primo luogo il Sistema Informativo Integrato.

SEMPLIFICAZIONI PER AZIENDE CON MENO DI 100MILA CLIENTI - Gli obblighi di separazione funzionale introdotti dall'Autorità riguardano anche aspetti di natura gestionale delle imprese e sono da subito efficaci. In tal senso, spiega il Regolatore, l'impresa che gestisce sistemi di distribuzione di energia elettrica o del gas con più di 100mila clienti vede potenziati gli obblighi di separazione funzionale - cioè di separazione amministrativa delle diverse attività del gruppo - prevedendo, oltre all'obbligo di nomina del gestore indipendente, anche l'obbligo di nomina di un responsabile della conformità e di predisposizione ed invio all'Autorità del programma di adempimenti con relativa revisione annuale. Tali regole valgono anche per le imprese di trasporto regionale del gas. Per le imprese di distribuzione del gas con meno di 100mila clienti sono previste alcune semplificazioni degli obblighi di separazione funzionale mentre, per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica che non operano in separazione societaria dalla vendita, l'Autorità ha previsto un periodo di tempo (entro il 30 giugno 2017) per adeguarsi alle nuove regole.