29 marzo 2024
Aggiornato 09:30
Banche & Confconsumatori

Con l'ordinanza rimborso flash da oltre 15 mila euro

A Parma Confconsumatori ha ottenuto in soli 4 mesi l'annullamento del contratto d'acquisto di titoli Bei

ROMA – Un’altra fondamentale vittoria della Confconsumatori relativa all’acquisto di obbligazioni Bei in valuta islandese.
Il Tribunale di Parma con l’ordinanza prevista dall’art. 702 ter c.p.c., dopo pochi mesi dall’inizio del giudizio, ha infatti condannato un istituto di credito a restituire ad un'associata Confconsumatori il capitale investito (¤ 15.635,89) detratte le cedole incassate e il controvalore dei titoli rimborsati, maggiorato degli interessi legali e delle spese di lite.

Il Tribunale ha, più in particolare, ritenuto la nullità dell’acquista per difetto di forma ai sensi dell’art. 23 TUF. Infatti il contratto generale d’investimento, ossia il contratto destinato per legge a disciplinare i rapporti tra le parti, non poteva ritenersi valido in quanto sottoscritto dalla sola investitrice, senza la formale accettazione dell’istituto di credito.

Ma la novità del provvedimento sta soprattutto nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un’ordinanza ottenuta in brevissimo tempo – non più di quattro mesi - alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.

«È questa - dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio la risparmiatrice – un provvedimento importantissimo, perché è una delle prime volta che, dopo l’entrata in vigore degli artt. 702 bis e ter c.p.c., si ottiene un ordinanza di condanna a distanza di pochi mesi dalla proposizione del relativo ricorso e con un semplice accertamento incidentale della nullità dell’ordine per difetto di forma. Ma il provvedimento è importante anche perché conferma quell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale può considerarsi valido il contratto generale d’investimento in cui compare non solo la firma del cliente, ma anche la sottoscrizione del legale rappresentante dell’istituto di credito».