19 aprile 2024
Aggiornato 23:00
Presentati dal Co.f.o e appoggiati dal Codacons

Fannulloni: il TAR del Lazio respinge i ricorsi

Codacons: «Ora sarà il Consiglio di Stato a decidere se sia giusto o meno decurtare lo stipendio ai dipendenti malati»

La I sezione del Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dal CO.F.O. (Comitato Fannulloni Operosi) e appoggiati dal Codacons contro il Decreto Brunetta sui dipendenti pubblici.

Come si ricorderà i ricorsi chiedevano l'annullamento delle disposizioni volute dal ministro per la Funzione pubblica, Renato Brunetta, poiché lesive del diritto inviolabile alla salute e dei diritti al ristoro economico per chi subisce una lesione alla salute invalidante per causa di servizio, e trasformerebbero la malattia, che è una causa di forza maggiore che impedisce la prestazione, in una sorta di colpa del lavoratore che verrebbe punito attraverso la privazione di una parte della retribuzione. 

Il Tar non ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Così scrivono nella sentenza i giudici (ELIA ORCIUOLO Presidente,  GIUSEPPE ROTONDO Relatore):

«la circostanza che la trattenuta opera soltanto per i primi dieci giorni e su voci non fondamentali del trattamento economico fa ragione sulla manifesta non fondatezza dei rilievi di costituzionalità sollevati con riguardo all’art. 27, primo comma della Cost. affatto non potendo derivare al lavoratore – dalla decurtazione di emolumenti aggiuntivi e/o accessori - alcun serio e credibile pregiudizio ai suoi mezzi di sussistenza; […]

quanto alla disparità di trattamento con i lavoratori privati, il Collegio osserva che anche per costoro, in situazioni simili, opera immediatamente una cesura della retribuzione economica a carico del datore di lavoro tant’è che scatta, in sostituzione, una indennità (e non una retribuzione) a carico del fondo INPS; si può dire, anzi, che l’art. 71 in commento ha tentato, in parte qua, un’operazione di avvicinamento alla disciplina del lavoro privato; […]

mal si comprende come la norma violerebbe gli artt. 3, 32 e 117 della Cost. sotto il profilo della irrazionalità e della disparità di trattamento che si determinerebbe per  non essere stata prevista la possibilità per il lavoratore di assentarsi con giustificato motivo; la norma ha solo riarticolato le fasce orarie di reperibilità del lavoratore (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni) e ciò facendo il Legislatore, con la stessa fonte, si è riappropriato, in parte qua, della competenza in materia (originariamente delegificata), facendo uso ragionevole della propria discrezionalità politica laddove ha adeguato i tempi e le modalità di accertamento della malattia alle concrete e reali esigenze suggerite dall’esperienza pratica ovvero dalle carenze funzionali del sistema dei controlli, quale percepita anche alla luce dei comportamenti posti in essere dai lavoratori; […]

neppure si coglie la violazione dell’art. 117 Cost. sotto il profilo dell’asserito vulnus arrecato alla competenza legislativa delle regioni in materia di tutela della sicurezza del lavoro e salute».

Per il Tar quindi – commenta il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – decurtare una parte della paga al lavoratore che, non per sua colpa, si ammala, non violerebbe alcun articolo della Costituzione. Una tesi che non condividiamo, e contro la quale faremo appello in Consiglio di Stato, nella speranza che in tale sede si vedano riconosciuti i diritti dei dipendenti pubblici.