30 luglio 2025
Aggiornato 21:00
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Nota informativa 27 gennaio 2009, n. 6

Regolamento per la riscossione dei contributi

Da parte dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Con la Nota informativa 27 gennaio 2009, n. 6, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha comunicato che dal 14 gennaio 2009 è entrato in vigore il Regolamento che disciplina la riscossione dei contributi e le relative modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
Il versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale relative all'anno 2009, invece, come già evidenziato nell'informativa n. 61/08, dovrà effettuarsi in due rate, ciascuna pari alla metà del contributo dovuto, da corrispondersi entro i termini seguenti:
- la prima rata entro il 15 maggio 2009 ;
- la seconda rata entro il 15 luglio 2009.
Il citato regolamento ha anche disciplinato la procedura da adottare nei confronti dei soggetti sospesi per morosità che, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento dì sospensione, non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto.
nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dello stesso anno.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Nota informativa 27 gennaio 2009, n. 6
Regolamento per la riscossione dei contributi
[1] Art.1
[1.1] Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, lett. p) e dall'articolo 29, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
[2] Art. 2
[2.1] Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ordinamento Professionale»: il complesso di norme contenute nel decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: «Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34«
b) «Consiglio Nazionale»: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale prima articolazione dell'Ordine Professionale.
c) «Ordine territoriale» - «Ordine» : l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, istituito in ciascun circondario di tribunale o capoluogo di provincia quale articolazione locale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
[3] Art. 3
[3.1] Misura della contribuzione
1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali dei non esercenti, per le spese del proprio funzionamento. La riscossione del contributo è operata dal Consiglio dell'Ordine territoriale ai sensi degli articoli 12, comma 1, lett. q) e 29, comma 1 lett. h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica ai singoli Consigli degli Ordini territoriali la misura del contributo relativa all'anno successivo posta a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali.
[4] Art. 4
[4.1] Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Consiglio dell'Ordine invia al Consiglio Nazionale il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i Consigli degli Ordini provvedono, altresì, a versare al Consiglio Nazionale le somme riscosse nel corso dell'anno precedente relative alle quote di competenza del Consiglio Nazionale versate dai nuovi iscritti.
[5] Art. 5
[5.1] Riscossione
1. I Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 provvedono alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. h) dello stesso decreto, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 6 del presente regolamento.
3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico degli Ordini territoriali.
[6] Art. 6
[6.1] Aspetti gestionali e contabili
1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso in due rate, ciascuna pari alla metà del contributo spettante, entro il termine del 15maggio e 15 luglio dell'anno di competenza. Gli Ordini dovranno specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.
3. Ove il conguaglio versato entro il 31 gennaio non corrisponda al numero dei nuovi iscritti, i Consigli degli Ordini dovranno inviare al Consiglio Nazionale, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'elenco degli iscritti rimasti morosi al 31 dicembre dell'anno precedente, con la specifica dei procedimenti disciplinari avviati.
[7] Art. 7
[7.1] Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi
1. Ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione.
2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
3. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
[8] Art 8
[8.1] Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale
1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, riscosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
2. La segnalazione non sarà avviata nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali che dimostreranno di aver comunque emesso entro il 31 dicembre dell'anno di competenza il provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti per l'anno di competenza, nonché il provvedimento di cancellazione, di cui al precedente art. 7, nei confronti degli iscritti sospesi da oltre un anno e che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione.
3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la segnalazione di cui all'art. 17 dell'Ordinamento Professionale, è inibita la possibilità di partecipare alle assemblee dei Presidenti degli Ordini territoriali, nonché di richiedere il patrocinio e contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi.
[9] Art. 9
[9.1] Regolarizzazione delle posizioni debitorie
1. Entro il 31 marzo 2009, i Consigli degli Ordini territoriali dovranno regolarizzare tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del Consiglio Nazionale e relative alle quote degli anni 2008 e precedenti.
2. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco, distinto per anno di competenza, contenente sia i nominativi degli iscritti inadempienti sia il numero e l'importo delle quote non riscosse, con specifica dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti morosi, con la relativa data di assunzione.
3. Le quote per le quali non sia dimostrata l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto moroso, per le quali si applica comunque quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, dovranno essere versate al Consiglio Nazionale entro e non oltre la data del 31 marzo 2009. Nei confronti dei Consigli degli Ordini che a tale data risulteranno ancora inadempienti alle disposizioni del presente regolamento si applicheranno le procedure di cui al precedente articolo 8.
[10] Art. 10
[10.1] Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento per la riscossione dei contributi entra in vigore il 14 gennaio 2009.