28 marzo 2024
Aggiornato 22:30
TFR

Versamento imposta sostitutiva TFR

La rivalutazione del TFR. Calcolo dell’acconto e del saldo. Modalità e termini di versamento. Casi particolari

Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento.
Come indicato nel sito dall’Agenzia delle Entrate tale versamento dell’imposta, che è a carico del sostituto, avviene in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo (entro il 16 febbraio dell’anno successivo).
Le indicazione che l’Agenzia ci fornisce, che sono appresso indicate, ricordano anche che, in relazione ai soggetti che aderiscono ad una forma pensionistica complementare non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.

1. La rivalutazione del TFR
L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

2. Calcolo dell’acconto
L’acconto di dicembre si può determinare utilizzando due metodi:
- storico;
- previsionale.

2.1 Metodo storico
Il calcolo mediante il metodo storico prevede che il sostituto applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno.

2.2 Metodo previsionale
In alternativa, il sostituto d’imposta può scegliere di calcolare l’acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
In questo caso, il sostituto d’imposta determina con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell’acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora «maturata» la quota del trattamento di fine rapporto di competenza.
Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell’anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l’acconto d’imposta del 90%.

2.3 Dipendenti cessati prima del 16 dicembre
Alle modalità di calcolo sopra descritte, fa eccezione il caso in cui prima del 16 dicembre di ciascun anno tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro.
Se si verifica questa ipotesi è possibile applicare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l’acconto.

3. Calcolo del saldo
Il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo all’anno a cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l’imposta è stata calcolata, viene calcolato prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’11% sulle rivalutazione del TFR determinatesi nell’anno stesso.
L’importo da versare è al netto di quanto già versato a titolo di acconto.

4. Modalità e termini di versamento
Come già anticipato, le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva sono le seguenti:
- acconto: 16 dicembre di ogni anno;
- saldo: 16 febbraio dell’anno successivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in corso d’anno, i termini di versamento restano invariati. Per il versamento, che va fatto utilizzando il modello F24 , sono previsti i seguenti codici tributo:
- 1712, per l’acconto;
- 1713, per il saldo.
Inoltre, i datori di lavoro possono, eventualmente, compensare, direttamente nel modello F24, l’imposta in questione con eventuali crediti maturati.
Va anche ricordato che, l’art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 47/2000, ha esteso anche al versamento dell’imposta sostitutiva, la possibilità di usufruire, qualora esistente, del credito derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall’art. 3 della legge n. 662/1996.
Tale credito, può essere utilizzato mediante modello F24, fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta, indipendentemente dalla procedura disciplinata dal richiamato art. 3.
In tal caso, l’importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

5. Casi particolari
In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento dell’acconto (ed anche del saldo) dell’imposta sostitutiva sono adempiuti:
- dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
- dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell’operazione.
In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:
- dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
- dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a questi dipendenti.