27 aprile 2024
Aggiornato 01:30
Pubblico impiego

Erogazione Indennità di vacanza contrattuale 2008 per dipendenti dei Comparti statali

165 euro lordi come indennità di vacanza contrattuale

Con la pubblicazione dell’art. 33 del D.L. su famiglie e imprese, nella busta paga di dicembre i dipendenti pubblici, oltre alla tredicesima, riceveranno anche l'indennità di vacanza contrattuale per tutto il 2008 riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
I relativi importi mensili dell'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2008 (arretrati del periodo 1° Aprile - 30 Novembre 2008) secondo i calcoli ufficiali utilizzati dal Ministero dell'Economia per il personale delle amministrazioni dello Stato, saranno suddivisi per comparti e aree di contrattazione.

Tali somme erogate costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
Dunque a dicembre tutti lavoratori del pubblico impiego riceveranno 165 euro lordi come indennità di vacanza contrattuale, insieme alla tredicesima.

Art. 33. del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008. 2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

ProtocolloGoverno–Sindacati rinnovoCCNL 2008 2009

Atto di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale