28 agosto 2025
Aggiornato 01:30
Pensioni & Contributi

Contributi figurativi i periodi validi ai fini dell’accredito

Non devono superare il limite massimo di cinque anni in tutta la vita assicurativa

L’Inps riconosce l’accredito dei contributi figurativi, che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità, nella misura massima di 5 (cinque) anni in tutta la vita assicurativa.
I contributi figurativi sono contributi «fittizi» (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.
Come ha indicato nella Guida » I contributi figurativi » della Collana Le Guide Inps, l’Istituto citato ha chiarito che la legge ha individuato le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato.
Si differenziano dunque dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.

I periodi che danno diritto all’accredito
I periodi che danno diritto all’accredito dei contributi figurativi sono quelli relativi a:
- aspettativa per mandato elettorale e sindacale
- assistenza sanitaria per tubercolosi
- assistenza a persone con handicap grave
- attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU)
- attività svolta da lavoratori invalidi
- calamità naturale
- cassa integrazione guadagni
- chiusura dell’attività per i commercianti
- congedi di maternità e parentali
- contratti di solidarietà
- disoccupazione
- donazione del sangue
- infortunio
- malattia
- mobilità
- persecuzione politica e razziale
- servizio militare
I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.

Contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia.
Nella citata Guida » I contributi figurativi » della Collana Le Guide Inps – che sottoriportiamo – è chiarito che per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità non si possono considerare i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia.
Tali contributi vengono considerati, una volta raggiunto il diritto alla pensione di anzianità, per effetto degli altri contributi (obbligatori, da riscatto e volontari), solo per aumentare l’importo della pensione.

La contribuzione figurativa per i lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità,
La contribuzione figurativa per i lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità, ma anche per i commercianti in crisi e per i titolari di assegno di invalidità (per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa), invece, è utile solo per il raggiungimento del diritto alla pensione mentre non è considerata utile ai fini del calcolo dell’importo.

Adempimenti per i loro riconoscimento
In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità,
disoccupazione, cassa integrazione ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali.
Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, la legge prevede che l’Inps accrediti sul conto assicurativo dei lavoratori tali contributi.
Per l’accredito dei contributi figurativi relativi a periodi di astensione obbligatoria è necessario presentare a domanda alla sede Inps, allegando la seguente documentazione:
- una dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione della durata effettiva dell’astensione obbligatoria e della data presunta del parto risultante dal certificato medico presentato a suo tempo dalla lavoratrice;
- il certificato anagrafico che attesta la data del parto oppure il certificato medico con la data dell’aborto;
- la copia dell’eventuale provvedimento dell’Ispettorato del lavoro che ha autorizzato ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI – Collana Le Guide inps