Disciplina delle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici INPS
Apportate dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133
Con la circolare del 9 dicembre 2008, n. 108 l'Inps ha illustrato per il proprio personale la nuova disciplina sul trattamento economico della delle assenze dal servizio, che vale anche per gli altri dipendenti pubblici in forza del DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge del 6 agosto 2008, n. 133.
Trattamento economico dell’assenza per malattia
Nei primi 10 giorni di ciascun periodo di assenza per malattia dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio».
Le relative competenze da assoggettare a trattenuta. sono:
TIPO DIPENDENTE | COD. VOCE | DESCRIZIONE VOCE | COMPETENZE DA ASSOGGETTARE A TRATTENUTA PER I PRIMI 10 GG DI MALATTIA NELLA MISURA DI 1/30 DELL'IMPORTO MENSILE (L. 133/2008 art. 71 c. 1) |
0001 | Stipendio (Tabellare) | NO | |
0002 | Indennità Aggiuntiva | SI | |
0008 | Ind.Tec.Rad.e Mans.Part. | SI | |
0013 | Stip. Art.24 CCNL 98/2001 | SI | |
0015 | Indennità di Cassa | SI | |
0033 | Indennità di Bilinguismo | SI | |
0056 | Assegno di Garanzia Ass. | NO | |
0057 | Stipendio (di anzianità) | NO | |
0058 | Stipendio (esper.profess.) | NO | |
0059 | Indennità di ente | SI | |
0075 | Ass. Pers.art 38 6 contr. | NO | |
0076 | Elem.Fisso Retrib. Pos. | NO | |
0081 | Allineamento Stip. Dirig. | NO | |
0098 | Inden.Personale Comandato | SI | |
0301 | Ass.Gar.ex Cas.Dep. e Pre | SI | |
0D56 | Assegno di Garanzia Dirig | NO | |
0N56 | Assegno di Garan. No ass | NO | |
0P56 | Assegno di Garan. Sospeso | NO | |
DIRIGENTI 2^ FASCIA | 0092 | Inc. Ag.vi Dirig.2 Fascia | SI |
0099 | Retr.Pos. Fissa Dir. 2 F | NO | |
0102 | Retr.Pos. Variab.Dir. 2 F | SI | |
0137 | Inc. Rotazione 2 Fascia | SI | |
01D2 | Retr. Pos.Variab. agg.va | SI | |
PROFESSIONISTI | 0007 | Ind.Inc.Coor.CCNL96/A19 | SI |
0017 | Ind.Incar. Provvis. | SI | |
0087 | Ind. Coord. Generale | SI | |
0113 | Inden.albo prof. Avv. | SI | |
0114 | Inden.albo prof. Avv.Cass | SI | |
0130 | Inden. di funz. professio | SI | |
AREE PROFESSIONALI A-B-C | 0077 | Assegno garan. retr. /TEP | SI |
0078 | Indenn. Funzione CCDE 98 | SI | |
0269 | Comp. Addetti Fondo S.C. | SI | |
0501 | Maggiorazione T.E.P. | SI | |
1009 | Partic.Compiti-Tecn.Edil. | SI | |
1018 | Partic.Compiti-Disegnat | SI | |
1022 | Resp. Processo Abilitante | SI | |
1023 | Ottimizzatore | SI | |
1024 | Resp. Serv. Val. Aggiunto | SI | |
1025 | Compenso Informatici | SI | |
1029 | Comp.Isp.Vig.oltre orario | SI | |
1030 | Partic.Compiti-Stenografo | SI | |
1036 | Partic.Compiti-Traduttore | SI | |
1044 | Ind. Specif.Proc.Abilit. | SI | |
1046 | Ind. Specif.Ottimizzatore | SI | |
1060 | Ind. Art.17 Res. Processo | SI | |
1061 | Ind. Art. 17 Resp. Team | SI | |
1062 | Ind.Art.17 Capo Prog. EAD | SI | |
1063 | Ind. Art. 17 Resp.Agenzia | SI | |
1065 | Ind.Specif.Resp. Processo | SI | |
1066 | Ind.Specif.Resp. Team | SI | |
1067 | Ind.Specif.CapoProg.EAD | SI | |
1068 | Ind. Art.17 Resp. Ag.All6 | SI | |
1069 | Ind.Specif. Resp. Agenzia | SI | |
1070 | Ind.Esterna Resp.Ag.All 6 | SI | |
1079 | Ind. Esterna Resp.Agenzia | SI | |
1086 | Elaboraz.immag.fotografic | SI | |
1088 | Ind.Fun.Int.Proc.Staff C5 | SI | |
1091 | Ind. Specif.Serv.Val.agg. | SI | |
1092 | Compen.Integr. di proces. | SI | |
1093 | Compenso analista amminis | SI | |
1250 | Ind art. 25c. 6 CCNL02/05 | SI | |
1262 | Indenn. Turnisti EAD/DG | SI | |
1264 | Indennità Autisti | SI | |
1I25 | Art. 8 Inf. CCNI 2006 | SI | |
1S25 | Compenso sanitari | SI | |
RUOLO ESAURIMENTO EX ART. 15 L. 88/89 | 0078 | Indenn. Funzione CCDE 98 | SI |
0153 | Ind. arrich.prof. art. 15 | SI | |
0299 | Ind. Fun.15/1 L.88 Q.F. | SI | |
1082 | Ind.Tit.Prog./Inc. Art 15 | SI | |
1083 | Ind. Funz. Staff Art. 15 | SI | |
DIRIGENTI 1^ F | 0103 | Incent.Rotazione 1 Fascia | SI |
0154 | Retr.Pos. Variab.Dir. 1 F | SI | |
0156 | Retr.Pos.Fissa Dir. 1 F | NO | |
MEDICI | 0033 | Indennità di Bilinguismo | SI |
0087 | Ind. Coord. Generale | SI | |
0105 | Ind. Specificità Medica | SI | |
0106 | Ind. Posizione Fissa | NO | |
0196 | Ind. Incarico Quinquen. | SI | |
0197 | Ind.Posizione Variabile | SI |
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 8 del 2008 del ha chiarito che la disposizione legislativa sopra richiamata, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.
Come noto la predetta norma trova applicazione con riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
L’evento morboso si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.
Per effetto della sovrapposizione tra la norma legislativa e le disposizioni contrattuali vigenti possono quindi verificarsi due diverse ipotesi.
a) Per gli eventi morbosi di durata:
- inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale (v. msg. n. 16603 del 21 luglio 2008, punto 3) con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;
- superiore a 10 gg. di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
b) Se l’evento morboso supera i 15 gg. Lavorativi
A partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile:
- ai sensi dell’art. 21, 7° comma del CCNL 6 luglio 1995, per il personale delle Aree professionali A, B, C, e per il personale ex art. 15, 1° comma della legge n. 88/89;
- ai sensi dell’art. 7 del CCNI 2002/2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2007, per il personale dell’Area dei professionisti.
Convalescenza post ricovero - regolarmente certificata
Nelle predette ipotesi tipizzate dal legislatore, alle quali si aggiunge, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 53/2008, l’analoga fattispecie della convalescenza post ricovero - regolarmente certificata trova applicazione la vigente disciplina contrattuale di maggior favore e pertanto sarà corrisposta l’intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, fin dal primo giorno di assenza.
Area VI della dirigenza-Trattamento economico per assenze per malattia nel periodo di comporto
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha confermato la validità delle disposizioni dettate dall’art. 21, comma 7 del CCNL del 6 luglio 2005, lettere a), b) e c) e successive integrazioni, e dall’art. 23 del CCNL 1/08/2006 relativo all’area VI della dirigenza sul trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia nel periodo di comporto.
Pertanto nulla è innovato in riferimento alle fasce retributive e alle relative percentuali di decurtazione stabilite dalle citate norme, con la precisazione che all’interno di ogni fascia i primi dieci giorni di assenza di ciascun evento morboso subiranno l’ulteriore trattenuta prevista dall’art. 71, comma 1, della legge n.133/2008.
Comunicazione dell’assenza per malattia
In base all’art.21 del CCNL del 6 luglio 1995 e all’art. 23 del CCNL del 1° agosto 2006 per l’Area VI della dirigenza i dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione nonché il domicilio di reperibilità, se diverso dal luogo di abituale dimora, ai fini dell’invio della visita fiscale.
L’art.21 del CCNL del 6 luglio 1995 dispone che la predetta comunicazione deve pervenire all’inizio dell’orario di lavoro (computando a tal fine anche la fascia di flessibilità), del giorno in cui si verifica l’assenza per malattia o la prosecuzione della stessa.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa.
Nel caso che tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
rammenta che l’inosservanza delle norme che regolano la comunicazione dello stato di malattia può integrare la specifica infrazione disciplinare.
Permessi retribuiti per documentati motivi personali e familiari
L. 19, comma 2, del CCNL del 6 luglio 1995 prevede la possibilità di concedere, al dipendente che ne faccia richiesta, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari debitamente documentati.
L’art. 46, comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, stabilisce altresì che i predetti permessi possono essere goduti in misura frazionata non superiore a diciotto ore complessive.
Nel caso di previsione da parte dei contratti della possibilità di fruizione frazionata dei permessi in questione con fissazione del monte ore (18) trova applicazione la nuova disciplina di cui all’art.71, comma 4, della legge n. 133/2008 che stabilisce che «nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente…viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza».
La norma in esame non trova applicazione nei confronti del personale dirigente in quanto l’art. 25, comma 1, del CCNL del 1° agosto 2006 per l’Area VI della dirigenza, nel riconoscere il diritto a fruire di tre giorni di permesso per motivi personali e familiari, non prevede la possibilità di fruizione oraria.
Altre regolamentazioni
Sono state inoltre innovate le regole relative a: Permessi ex lege 104/1992 per i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità che possono fruire alternativamente nel corso del mese di due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo e tre giorni interi di permesso ovvero di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere; nonché per i dipendenti che assistono familiari portatori di handicap in situazione di gravità possono fruire alternativamente nel corso del mese di tre giorni interi di permesso, 18 ore mensili.
Inoltre sono stete innovarte le regole relative al tTrattamento economico relativo alle assenze dal servizio, ai congedi di maternità, all’interdizione anticipata dal lavoro, ai congedi di paternità fruiti dai dipendenti dell’Inps, ecc.
Inps, Circolare del 9 dicembre 2008, n. 109
Inps, Circolare del 9 dicembre 2008, n. 109
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