2 maggio 2024
Aggiornato 01:00
Inps, Circolare del 9 dicembre 2008, n. 109

Disciplina delle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici INPS

Apportate dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133

Con la circolare del 9 dicembre 2008, n. 108 l'Inps ha illustrato per il proprio personale la nuova disciplina sul trattamento economico della delle assenze dal servizio, che vale anche per gli altri dipendenti pubblici in forza del DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge del 6 agosto 2008, n. 133.

Trattamento economico dell’assenza per malattia
Nei primi 10 giorni di ciascun periodo di assenza per malattia dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio».
Le relative competenze da assoggettare a trattenuta. sono:

TIPO DIPENDENTE

COD. VOCE

DESCRIZIONE VOCE

COMPETENZE DA ASSOGGETTARE A TRATTENUTA PER I PRIMI 10 GG DI MALATTIA NELLA MISURA DI 1/30 DELL'IMPORTO MENSILE (L. 133/2008 art. 71 c. 1)

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI DIPENDENTI

0001

Stipendio (Tabellare)

NO

0002

Indennità Aggiuntiva

SI

0008

Ind.Tec.Rad.e Mans.Part.

SI

0013

Stip. Art.24 CCNL 98/2001

SI

0015

Indennità di Cassa

SI

0033

Indennità di Bilinguismo

SI

0056

Assegno di Garanzia Ass.

NO

0057

Stipendio (di anzianità)

NO

0058

Stipendio (esper.profess.)

NO

0059

Indennità di ente

SI

0075

Ass. Pers.art 38 6 contr.

NO

0076

Elem.Fisso Retrib. Pos.

NO

0081

Allineamento Stip. Dirig.

NO

0098

Inden.Personale Comandato

SI

0301

Ass.Gar.ex Cas.Dep. e Pre

SI

0D56

Assegno di Garanzia Dirig

NO

0N56

Assegno di Garan. No ass

NO

0P56

Assegno di Garan. Sospeso

NO

DIRIGENTI 2^ FASCIA

0092

Inc. Ag.vi Dirig.2 Fascia

SI

0099

Retr.Pos. Fissa Dir. 2 F

NO

0102

Retr.Pos. Variab.Dir. 2 F

SI

0137

Inc. Rotazione 2 Fascia

SI

01D2

Retr. Pos.Variab. agg.va

SI

PROFESSIONISTI

0007

Ind.Inc.Coor.CCNL96/A19

SI

0017

Ind.Incar. Provvis.

SI

0087

Ind. Coord. Generale

SI

0113

Inden.albo prof. Avv.

SI

0114

Inden.albo prof. Avv.Cass

SI

0130

Inden. di funz. professio

SI

AREE PROFESSIONALI A-B-C

0077

Assegno garan. retr. /TEP

SI

0078

Indenn. Funzione CCDE 98

SI

0269

Comp. Addetti Fondo S.C.

SI

0501

Maggiorazione T.E.P.

SI

1009

Partic.Compiti-Tecn.Edil.

SI

1018

Partic.Compiti-Disegnat

SI

1022

Resp. Processo Abilitante

SI

1023

Ottimizzatore

SI

1024

Resp. Serv. Val. Aggiunto

SI

1025

Compenso Informatici

SI

1029

Comp.Isp.Vig.oltre orario

SI

1030

Partic.Compiti-Stenografo

SI

1036

Partic.Compiti-Traduttore

SI

1044

Ind. Specif.Proc.Abilit.

SI

1046

Ind. Specif.Ottimizzatore

SI

1060

Ind. Art.17 Res. Processo

SI

1061

Ind. Art. 17 Resp. Team

SI

1062

Ind.Art.17 Capo Prog. EAD

SI

1063

Ind. Art. 17 Resp.Agenzia

SI

1065

Ind.Specif.Resp. Processo

SI

1066

Ind.Specif.Resp. Team

SI

1067

Ind.Specif.CapoProg.EAD

SI

1068

Ind. Art.17 Resp. Ag.All6

SI

1069

Ind.Specif. Resp. Agenzia

SI

1070

Ind.Esterna Resp.Ag.All 6

SI

1079

Ind. Esterna Resp.Agenzia

SI

1086

Elaboraz.immag.fotografic

SI

1088

Ind.Fun.Int.Proc.Staff C5

SI

1091

Ind. Specif.Serv.Val.agg.

SI

1092

Compen.Integr. di proces.

SI

1093

Compenso analista amminis

SI

1250

Ind art. 25c. 6 CCNL02/05

SI

1262

Indenn. Turnisti EAD/DG

SI

1264

Indennità Autisti

SI

1I25

Art. 8 Inf. CCNI 2006

SI

1S25

Compenso sanitari

SI

RUOLO ESAURIMENTO EX ART. 15 L. 88/89

0078

Indenn. Funzione CCDE 98

SI

0153

Ind. arrich.prof. art. 15

SI

0299

Ind. Fun.15/1 L.88 Q.F.

SI

1082

Ind.Tit.Prog./Inc. Art 15

SI

1083

Ind. Funz. Staff Art. 15

SI

DIRIGENTI 1^ F

0103

Incent.Rotazione 1 Fascia

SI

0154

Retr.Pos. Variab.Dir. 1 F

SI

0156

Retr.Pos.Fissa Dir. 1 F

NO

MEDICI

0033

Indennità di Bilinguismo

SI

0087

Ind. Coord. Generale

SI

0105

Ind. Specificità Medica

SI

0106

Ind. Posizione Fissa

NO

0196

Ind. Incarico Quinquen.

SI

0197

Ind.Posizione Variabile

SI


Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 8 del 2008 del ha chiarito che la disposizione legislativa sopra richiamata, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.
Come noto la predetta norma trova applicazione con riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
L’evento morboso si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.
Per effetto della sovrapposizione tra la norma legislativa e le disposizioni contrattuali vigenti possono quindi verificarsi due diverse ipotesi.
a) Per gli eventi morbosi di durata:
- inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale (v. msg. n. 16603 del 21 luglio 2008, punto 3) con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;
- superiore a 10 gg. di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
b) Se l’evento morboso supera i 15 gg. Lavorativi
A partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile:
- ai sensi dell’art. 21, 7° comma del CCNL 6 luglio 1995, per il personale delle Aree professionali A, B, C, e per il personale ex art. 15, 1° comma della legge n. 88/89;
- ai sensi dell’art. 7 del CCNI 2002/2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2007, per il personale dell’Area dei professionisti.

Convalescenza post ricovero - regolarmente certificata
Nelle predette ipotesi tipizzate dal legislatore, alle quali si aggiunge, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 53/2008, l’analoga fattispecie della convalescenza post ricovero - regolarmente certificata trova applicazione la vigente disciplina contrattuale di maggior favore e pertanto sarà corrisposta l’intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, fin dal primo giorno di assenza.

Area VI della dirigenza-Trattamento economico per assenze per malattia nel periodo di comporto
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha confermato la validità delle disposizioni dettate dall’art. 21, comma 7 del CCNL del 6 luglio 2005, lettere a), b) e c) e successive integrazioni, e dall’art. 23 del CCNL 1/08/2006 relativo all’area VI della dirigenza sul trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia nel periodo di comporto.
Pertanto nulla è innovato in riferimento alle fasce retributive e alle relative percentuali di decurtazione stabilite dalle citate norme, con la precisazione che all’interno di ogni fascia i primi dieci giorni di assenza di ciascun evento morboso subiranno l’ulteriore trattenuta prevista dall’art. 71, comma 1, della legge n.133/2008.

Comunicazione dell’assenza per malattia
In base all’art.21 del CCNL del 6 luglio 1995 e all’art. 23 del CCNL del 1° agosto 2006 per l’Area VI della dirigenza i dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione nonché il domicilio di reperibilità, se diverso dal luogo di abituale dimora, ai fini dell’invio della visita fiscale.
L’art.21 del CCNL del 6 luglio 1995 dispone che la predetta comunicazione deve pervenire all’inizio dell’orario di lavoro (computando a tal fine anche la fascia di flessibilità), del giorno in cui si verifica l’assenza per malattia o la prosecuzione della stessa.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa.
Nel caso che tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
rammenta che l’inosservanza delle norme che regolano la comunicazione dello stato di malattia può integrare la specifica infrazione disciplinare.

Permessi retribuiti per documentati motivi personali e familiari
L. 19, comma 2, del CCNL del 6 luglio 1995 prevede la possibilità di concedere, al dipendente che ne faccia richiesta, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari debitamente documentati.
L’art. 46, comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, stabilisce altresì che i predetti permessi possono essere goduti in misura frazionata non superiore a diciotto ore complessive.
Nel caso di previsione da parte dei contratti della possibilità di fruizione frazionata dei permessi in questione con fissazione del monte ore (18) trova applicazione la nuova disciplina di cui all’art.71, comma 4, della legge n. 133/2008 che stabilisce che «nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente…viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza».
La norma in esame non trova applicazione nei confronti del personale dirigente in quanto l’art. 25, comma 1, del CCNL del 1° agosto 2006 per l’Area VI della dirigenza, nel riconoscere il diritto a fruire di tre giorni di permesso per motivi personali e familiari, non prevede la possibilità di fruizione oraria.

Altre regolamentazioni
Sono state inoltre innovate le regole relative a: Permessi ex lege 104/1992 per i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità che possono fruire alternativamente nel corso del mese di due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo e tre giorni interi di permesso ovvero di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere; nonché per i dipendenti che assistono familiari portatori di handicap in situazione di gravità possono fruire alternativamente nel corso del mese di tre giorni interi di permesso, 18 ore mensili.
Inoltre sono stete innovarte le regole relative al tTrattamento economico relativo alle assenze dal servizio, ai congedi di maternità, all’interdizione anticipata dal lavoro, ai congedi di paternità fruiti dai dipendenti dell’Inps, ecc.
Inps, Circolare del 9 dicembre 2008, n. 109

Inps, Circolare del 9 dicembre 2008, n. 109