2 maggio 2024
Aggiornato 10:00
Corte di Cassazione - Sezione Penale - Sentenza del 7 novembre 2008, n. 41815

Reato di lesioni colpose in carico all’impresa appaltante per l’infortunio al dipendente

Anche se avviene presso l’impresa appaltatrice. Sull’appaltante grava una serie di obblighi

Con la Sentenza del 7 novembre 2008, n. 41815 la Sezione Penale della suprema Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che aveva ritenuto l’appaltante - nei cui confronti non era stata esercitata l’azione penale, essendo intervenuta l’archiviazione - responsabile civile ex art. 83 c.p.p. per fatto (altrui) dell’impresa subappaltatrice (il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica): si è, in particolare, osservato che, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora trasfuso nell’art. 26 D. Lgs. n. 81 del 2008), in caso di affidamento dei lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una unità produttiva della stessa, sull’appaltante grava una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento: ne consegue che la responsabilità dell’appaltante-committente per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza è responsabilità per fatto proprio, non «giustiziabile» attraverso la chiamata in causa quale responsabile civile.

Così la Cassazione ha cambiato un proprio precedente orientamento in ordine alla interpretazione dell'articolo 185 del Codice di Procedura Penale nel punto dove prevede che l'imputato possa «essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere», con riferimento ad un caso di infortunio sul lavoro del dipendente di impresa subappaltatrice.
In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di una singola unità produttiva della stessa, per la suprema Corte di Cassazione, «l'articolo 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, inglobato nell'articolo 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, ha disposto l'obbligo dell'appaltante di verificare l'idoneità tecnico professionale delle citate imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da espletare. Tale articolo ha altresì disposto l’obbligo di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare, nonchè di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinare gli interventi, anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi».

Corte di Cassazione - Sezione Penale - Sentenza del 7 novembre 2008, n. 41815