Sospensioni contributive connesse ad eventi eccezionali o calamità naturali
Condizioni di accesso alla sospensione. Beneficiari esclusi. Recupero contribuzioni indebitamente sospese
Con Circolare del 2 dicembre 2008, n. 106 l’Inps ha chiarito che la dichiarazione dello stato d’emergenza non implica la sospensione contributiva, poiché questa deve essere sempre disposta da un’apposita norma e l’eventuale proroga dello stato d’emergenza non ha automaticamente effetti sulla sospensione.
La ratio delle sospensioni contributive è quella di riportare alla normalità i soggetti danneggiati dall’evento calamitoso. L’accesso al beneficio è dunque condizionato al possesso di due requisiti: soggettivo: esistenza alla data dell’evento e oggettivo: nesso causale fra danno subito ed evento calamitoso.
Condizioni di accesso alla sospensione
Per poter accedere alla sospensione:
a) nessuna agevolazione può essere concessa ai soggetti la cui attività sia iniziata in data successiva a quella dell’evento calamitoso, ancorché gli stessi operino nelle zone danneggiate e ancorché l’attività inizi nel periodo di vigenza della sospensione contributiva;
b) il beneficio della sospensione e dell’eventuale rateazione non può essere concesso ai soggetti già in attività alla data dell’evento calamitoso ma che non avevano provveduto tempestivamente all’iscrizione e al versamento della contribuzione, secondo la normativa vigente; analogamente i suddetti benefici non possono essere concessi a tutti i contribuenti iscritti in data successiva all’evento calamitoso a seguito di denuncia del lavoratore o di verbale ispettivo (msg. 1365 del 13/01/2006);
c) i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi che possono usufruire della sospensione, non possono comunque estendere il beneficio ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di associazione, ecc.) instaurati in data successiva all’evento calamitoso;
d) nessuna agevolazione può essere concessa alle aziende non operanti nelle zone danneggiate, ancorché il titolare sia residente nelle suddette zone o vi esista la sola sede legale senza alcuna operatività; infatti l’espressione «sede legale ed/od operativa», ricorrente nei provvedimenti normativi di sospensione, va interpretata nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all’unità operativa ubicata nella zona colpita dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tale zona vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro;
e) le sospensioni sono applicabili solo agli oneri contributivi relativi alle attività svolte nelle zone danneggiate. Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive solo per i lavoratori che risultino impiegati alla data dell’evento calamitoso nelle sedi ubicate nelle zone danneggiate; per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti) rileva l’ubicazione dell’attività;
f) le aziende così individuate beneficiano della sospensione contributiva, per le sole sedi danneggiate, anche nel caso in cui abbiano operato l’accentramento contributivo presso altra sede non interessata dall’evento calamitoso;
g) in caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda il beneficio può essere trasmesso a condizione che risulti esplicitamente nell’atto di cessione, scissione, fusione o incorporazione che la nuova azienda si accolla tutti i debiti e crediti contributivi della vecchia; la trasmissione del beneficio avviene indipendentemente dal fatto che i lavoratori abbiano subito o meno la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del TFR. Viceversa, qualora nell’atto non sia posta tale condizione, l’azienda cessante deve restituire l’intero debito in unica soluzione all’atto della comunicazione della cessazione;
h) in alcuni casi l’evento calamitoso può interessare non una specifica zona geografica ma un’attività economica (es. l’influenza aviaria, la BSE). In tal caso potranno ovviamente accedere alle agevolazioni solo i soggetti operanti nel settore economico danneggiato, secondo i c.s.c. individuati nelle circolari esplicative.
Beneficiari esclusi
a) tutti i datori di lavoro pubblici;
b) i singoli lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati) nei casi in cui l’azienda non possa o non voglia usufruire della sospensione, poiché la norma non riconosce ad essi un diritto autonomo alla sospensione;
c) tutti i dipendenti pubblici, per l’effetto combinato delle disposizioni di cui ai punti a) e b);
d) i datori di lavoro domestico, dato il riferimento della norma alla sede legale ed operativa del datore di lavoro e non anche alla sua residenza; in proposito si sottolinea come l’esclusione trovi, per altro verso, fondamento anche nella ratio della normativa emergenziale, volta a ricostruire il tessuto sociale ed economico danneggiato dall’evento calamitoso;
e) i prosecutori volontari, non essendo essi datori di lavoro e data peraltro la natura non obbligatoria della contribuzione.
Recupero contribuzioni indebitamente sospese
Per tutti i soggetti che non sono più beneficiari della sospensione è stato quindi disposto il recupero in unica soluzione, senza aggravio di oneri accessori, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della circ. 65/2007, ovvero entro il 16 giugno 2007
E’ comunque sempre possibile presentare istanza di dilazione, secondo le disposizioni vigenti per la generalità dei contribuenti, con aggravio quindi degli interessi di dilazione.
Contributi oggetto di sospensione
Possono essere sospesi tutti i versamenti contributivi aventi scadenza legale nell’arco temporale identificato dalle norme, indipendentemente dal periodo di attività a cui essi si riferiscono.
Istanza di sospensione
Condizione per fruire della sospensione contributiva è la presentazione di apposita domanda presso la sede Inps competente, ovvero quella presso la quale il contribuente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi, entro i termini previsti dalla norma ed in mancanza, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della circolare applicativa della norma che dispone la sospensione. La domanda deve essere corredata dall’eventuale documentazione richiesta dalle norme specifiche che concedono il beneficio (ad es. per la certificazione del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso: perizia giurata del danno subito, ordinanza sindacale di sgombero, ecc.).
Denunce ed altri adempimenti
In mancanza di diversa disposizione specifica, la presentazione delle denunce contributive e gli altri adempimenti connessi ai versamenti contributivi devono essere sempre effettuati alle normali scadenze.Laddove invece la norma specifica che disciplina l’evento ne disponga la sospensione, gli adempimenti devono essere effettuati, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16 successivo al termine del periodo di sospensione o nel diverso termine previsto dalla norma stessa (msg. 25434 del 19/10/2007).
Istanza di rateazione
Anche il beneficio della rateazione, laddove prevista, è subordinato alla presentazione di apposita istanza; il termine ultimo per tale adempimento è la data di inizio del recupero, ovvero la data entro cui deve essere effettuato il pagamento in unica soluzione.
Quote a carico del lavoratore
Nei rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e di associazione in partecipazione, il datore di lavoro, committente o associante ha anche la responsabilità del versamento della quota a carico del lavoratore. L’azienda che intenda usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, per il quale il beneficio è stato riconosciuto, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.
Quote trattenute e non versate
Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, sia della propria quota che di quella a carico del lavoratore, e che contemporaneamente opera la trattenuta a carico del lavoratore, è soggetto alle norme sull’illecito penale, di cui all’art. 2 del D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative previste. Le somme trattenute e non versate non beneficiano delle disposizioni relative alla rateizzazione del debito contributivo.
Lavoratori cessati
Nel caso che i lavoratori cessino l’attività o cambino datore di lavoro durante o post sospensione, verseranno le loro quote sospese al vecchio datore di lavoro, committente o associante, che rimane responsabile del versamento all’Inps.La scelta della modalità di recupero delle suddette quote nei confronti del lavoratore è rimessa alla volontà delle parti e può consistere in:
1) un recupero immediato dell’intera quota sospesa, nel qual caso il datore di lavoro, committente o associante deve restituirla interamente entro la prima scadenza utile (3);
2) un recupero rateale secondo il piano di rateazione concesso, nel qual caso il datore di lavoro, committente o associante prosegue regolarmente nel versamento rateale anche della quota a carico del lavoratore.
Il mancato recupero nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro, committente o associante dall’obbligo contributivo.
Recupero dei contributi sospesi e versati
I contributi versati nonostante la sospensione non possono essere rimborsati, né posti in compensazione.
Decorrenza: il termine di decorrenza del recupero dei contributi sospesi, in mancanza di diverse disposizioni, è il giorno 16 successivo alla scadenza della sospensione.
Rateizzazione: l’eventuale rateizzazione deve essere espressamente prevista dalle norme che disciplinano l’evento; le stesse dovranno anche specificare il numero massimo di rate concedibili, la decorrenza, la periodicità e l’eventuale aggravio di interessi legali o altri oneri accessori. In mancanza di detta previsione normativa, il recupero della contribuzione sospesa deve essere effettuato in unica soluzione. In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le disposizioni vigenti per la generalità dei contribuenti, con aggravio quindi degli interessi di dilazione.
Prima rata: laddove la rateazione è prevista, la data di pagamento in unica soluzione è anche la data di inizio del recupero, entro cui va versata la prima rata.
Opzioni rate: la rateazione è sempre concessa per il numero massimo di rate previsto dalle norme specifiche che disciplinano l’evento. Tuttavia il contribuente può sempre optare per il pagamento in unica soluzione o per un numero di rate inferiori. Analogamente può scegliere di beneficiare di un periodo di sospensione inferiore a quello concesso dalle norme: in tal caso il recupero potrà comunque avvenire nel numero massimo di rate concesso per l’evento.
Importo minimo: l’importo di ogni singola rata mensile deve essere comunque non inferiore ad euro 50; in caso contrario il numero massimo delle rate concedibili deve essere rideterminato, in modo da rispettare tale importo minimo.
Scadenze: i pagamenti con mod. F24, rateali o in unica soluzione, hanno sempre scadenza il giorno 16 di ogni mese (o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo), in armonia con le disposizioni in materia di versamenti unificati previste dai D. lgs. 241/1997 e 422/1998; pertanto, ove le specifiche norme dispongano una decorrenza diversa, i pagamenti saranno comunque considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 16 successivo.
Cessazione e sospensione attività
I soggetti che cessano definitivamente l’attività nel periodo di sospensione contributiva o in periodi successivi, devono restituire l’intero capitale sospeso in unica soluzione all’atto della comunicazione della cessazione stessa. Qualora l’azienda cessi definitivamente nel corso di un recupero rateale gravato da interessi di dilazione, la sorta capitale dovrà essere gravata dei suddetti interessi, calcolati fino alla data di restituzione.
I soggetti che sospendono temporaneamente la propria attività nel corso del recupero, possono non decadere dal beneficio se proseguono regolarmente nel versamento rateale anche nel periodo di inattività.
INPS, Circolare 2 dicembre 2008, n. 106
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