12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 5 novembre 2008, n. 26589

Quattordicesima mensilità nel rapporto di lavoro subordinato non formalizzato

Non vanno corrisposte le voci tipicamente contrattuali quali compensi aggiuntivi, scatti di anzianità e 14^ mensilità

Con Sentenza del  5 novembre 2008, n. 26589 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione  ha stabilito che non è obbligatorio che il datore di lavoro corrisponda le voci tipicamente contrattuali quali compensi aggiuntivi, scatti di anzianità e 14^ mensilità, se si è di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato non formalizzato, in quanto istituti retributivi peculiari della contrattazione collettiva.

Per la Corte di Cassazione l’affermazione della Corte di Appello secondo cui la fissazione della retribuzione sufficiente ai sensi degli art. 36 Cost. e 2099 c.c. può realizzarsi valorizzando anche la 14esima mensilità, atteso che nella disciplina collettiva la determinazione della retribuzione è articolata in quattordici mensilità invece che in tredici, si pone in contrasto con il principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione che «in tema di adeguamento della retribuzione, ai sensi dell’art. 36 Cost., ha affermato che il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un CCNL non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità».

Fatto e diritto
Un dipendente aveva chiesto al giudice del lavoro l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società che lo aveva licenziato oralmente, nonché la condanna della stessa al pagamento di differenze retributive, alla reintegra ed al risarcimento del danno.

Il dipendente, vistasi accolta la domanda dal giudice del lavoro solo in punto di accertamento del rapporto e di differenze retributive, ricorreva alla Corte di Appello, ma vi ricorreva incidentalmente anche la società datrice di lavoro.

La Corte di appello accoglieva parzialmente l’impugnazione ritenendo che la retribuzione dovuta ai sensi degli articoli 36 della Costituzione e dell’articolo 2099 c.c. comprendesse anche la 14a mensilità, prevista dal CCNL di categoria preso a riferimento.

Proponeva ricorso in Cassazione il dipendente.

La decisione della corte di Cassazione
La Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione  a tale riguardo ha stabilito che il datore di lavoro non deve corrispondere le voci tipicamente contrattuali quali compensi aggiuntivi, scatti di anzianità e 14^ mensilità in presenza di un rapporto di lavoro subordinato non formalizzato, in quanto istituti retributivi peculiari della contrattazione collettiva.

Per la Corte di Cassazione l’affermazione della Corte di Appello secondo cui la fissazione della retribuzione sufficiente ai sensi degli art. 36 Cost. e 2099 c.c. può realizzarsi valorizzando anche la 14esima mensilità, atteso che nella disciplina collettiva la determinazione della retribuzione è articolata in quattordici mensilità invece che in tredici, si pone in contrasto con il principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione che «in tema di adeguamento della retribuzione, ai sensi dell’art. 36 Cost., ha affermato che il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un CCNL non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità».

Ritenendo la Cassazione di dover ribadire questo orientamento, consapevolmente disapplicato dal giudice di merito pur in mancanza di nuovi elementi a supporto della dissenziente opinione, il ricorso incidentale deve essere ritenuto fondato.

In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Cassazione ha accolto il ricorso incidentale con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. ha rigettato la domanda del dipendente a proposito della quattordicesima mensilità.

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 5 novembre 2008, n. 26589