20 aprile 2024
Aggiornato 04:30
INPS - Circolare 14 ottobre 2008 n. 91

Calamità naturali: Recupero dei contributi a carico del dipendente sospesi

Restituzione della sola quota a carico dipendente con l’F24 il 16 novembre p.v.

Con la circolare del 14 ottobre 2008 n. 91, l’Inps con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2008 che ha giudicato inammissibili o infondate le varie questioni di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 290/2006 sollevate dal TAR Molise, ha precisato che i datori di lavoro devono provvedere alla restituzione della sola quota a carico dipendente dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali, con l’F24 il 16 novembre p.v.

Il recupero può avvenire in unica soluzione o, su istanza di parte, rateizzando il debito nel rispetto del limite del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180.
Ai soggetti interessati dalla restituzione dei contributi sospesi - cioè dipendenti da datori di lavoro che non sono beneficiari della sospensione contributiva perché appartenenti al pubblico impiego, al settore bancario o assicurativo o che hanno sede operativa al di fuori dei territori calamitati - non si applicano le rateazioni previste dai singoli eventi.

La L. n. 290 del 2006 non concede rateazioni ai soggetti che non sono legittimi fruitori e, di conseguenza, per la restituzione delle somme indebitamente sospese, l'unica possibilità di recupero resta quella prevista dal citato DPR. N. 180 del 1950, cioè nel numero di rate che si ottiene mantenendo il recupero mensile nel limite del quinto dello stipendio.

INPS - Circolare 14 ottobre 2008 n. 91