12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
Corte di Cassazione - Sezione lavoro- Sentenza del 9 settembre 2008, n. 22858

Mobbing di un dipendente su altro dipendente. La colpa del datore di lavoro

Doveva vigilare ed impedirlo più diligentemente

Con Sentenza del 9 settembre 2008, n. 22858 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro deve risarcire i danni, ai sensi dell'art. 2049 c.c., causati dalla condotta mobbizzante che un suo dipendente pone in essere nei confronti di un altro suo dipendente, nel caso che colpevolmente abbia omesso di adottare le necessarie misure per far si che ciò non accadesse..

Fatto e diritto
Una dipendente aveva fatto ricorso al giudice contro l’azienda per chiedere il ripristino di pregresse mansioni e per impugnare un trasferimento, nonchè il risarcimento dei danni subiti (danno biologico, danno morale, danno patrimoniale, danno esistenziale) per il comportamento del datore di lavoro, nella persona del direttore della sede di lavoro.
Tale mobbing era consistito da avances sessuali, minacce, ingiurie, sottrazione di responsabilità lavorative, boicottaggio in progetti, demansionamento, illegittimo trasferimento, che avevano fatto ammalare la dipendente in questione.
Il Tribunale aveva respinto la domanda della dipendente e quella della Società (diretta al risarcimento di danni per lite temeraria).
La Corte d'Appello respingeva tale ricorso in quanto aveva ritenuto che i danni richiesti dalla ricorrente erano causalmente connessi al preteso mobbing aziendale; che i fatti successivi al ricorso di primo grado (l'essersi la dipendente trovata al rientro dalla malattia senza nulla da fare) restano estranei alla controversia; e che le pretese molestie sessuali, che non avevano avuto riscontro nell'istruttoria di primo grado, non sono state poste a fondamento dell'appello.
Nel merito, la Corte d'Appello aveva ritenuto che i fatti, dedotti dalla ricorrente e criticamente esaminati in sentenza nel loro effettivo svolgersi, non sussistono.
Per la Corte d’Appello nel corso del rapporto la dipendente si trovò effettivamente a non avere un proprio ufficio né un armadio: ciò fu tuttavia determinato da fatti contingenti (lo spostamento degli uffici in altra zona della città), che, egualmente coinvolgendo altri dipendenti, non costituì per la ricorrente depauperamento della propria immagine professionale.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione la Corte d’Appello aveva erroneamente considerato i lamentati danni esclusivamente a fatti qualificati come mobbing, immotivatamente omettendo «di valutare che ogni singolo comportamento rilevato integrasse gli estremi del danno biologico o morale od alla vita di relazione così come richiesto»;
Ed. in particolare il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare la documentazione medica e le perizie medico-legali prodotte dalla ricorrente, eventualmente disponendo ulteriori mezzi istruttori.
La suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro doveva risarcire i danni, ai sensi dell'art. 2049 c.c., causati dalla condotta mobbizzante che un suo dipendente aveva posto in essere nei confronti di un altra sua dipendente, proprio perché colpevolmente aveva omesso di adottare le necessarie misure per far si che ciò non fosse accaduto.

Scarica l'allegato (PDF)