2 maggio 2024
Aggiornato 03:00
Autorità per l’energia elettrica e il gas

Gas: sanzioni a 5 società di vendita per fatturazioni scorrette

Chiuse altre 15 istruttorie ed avviate nuove 4 per errata contabilizzazione del gas consumato

L’Autorità per l’energia ha inflitto sanzioni per un totale di 129.144,20 euro a 5 società di vendita di gas naturale, per scorretta misurazione ai fini della fatturazione del gas consumato dai piccoli clienti. L’Autorità ha anche avviato 4 nuove istruttorie nei confronti di altrettante società di vendita per la non corretta misurazione del gas ai clienti di maggiori dimensioni. Le delibere sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.

Errata applicazione del coefficiente «M»
Le sanzioni sono l’esito di 15 istruttorie formali (che si aggiungono alle 13 chiuse lo scorso 26 giugno 2008) facenti parte del complesso di istruttorie avviate nei confronti di 43 operatori (di cui 7 imprese di distribuzione e 36 imprese di vendita di gas naturale) con la delibera n. 300/07 per verificare la corretta applicazione del coefficiente «M» (*).
In particolare, per le 5 società ora sanzionate (Argos Energia Spa, Bergamo Energia Spa, Edison Energia Spa, Italcogim Energie Spa, Ress Srl) è stata accertata l’applicazione di un coefficiente «M» con valori superiori a quelli fissati dall’Autorità e quindi di costi, per i clienti finali, maggiori di quelli dovuti. Altre 10 società (Acel Service Srl, Agesp Energia Srl, ASM Reti Spa, Egea Commerciale Srl, Enercom Srl, Gas Sales Srl, Melegnano Energia Ambiente Spa, Smedigas Spa, Tidonenergie Srl, Unogas Energia Spa) hanno invece dimostrato la propria estraneità ai fatti contestati.
L’avvio delle istruttorie ha comunque indotto le società per le quali è stata accertata la violazione ad attivarsi, nel corso del procedimento, per rimuovere le cause e le conseguenze della violazione commessa. Tali società hanno infatti dimostrato di aver nel frattempo provveduto ad applicare i valori corretti, nonché a porre in essere misure dirette a restituire ai clienti finali le somme indebitamente pagate, giustificando così l’applicazione, in tutti i casi, della sanzione minima prevista dalla legge n. 481/05 (25.822,84 euro). Inoltre, così facendo, è venuta meno l’esigenza di adottare provvedimenti prescrittivi, con l’eccezione di una società (Italcogim Energie) che non ha ancora ultimato la restituzione, ed alla quale pertanto è stato assegnato un termine entro cui provvedere.

Istruttorie nei confronti di 4 società di vendita per non corretta applicazione del coefficiente «K»
L’Autorità per l’energia ha anche avviato 4 istruttorie formali (Dalmine Energie Spa, Eni Spa, Metamer Srl, Toscana Energia Clienti Spa) nei confronti di altrettante imprese
di vendita, che potrebbero concludersi con sanzioni e/o con l’ordine di cessazione della condotta lesiva degli utenti. L’intervento è motivato dalla non corretta applicazione del coefficiente «K», che serve per determinare l’energia effettivamente consumata ed effettuare una corretta misurazione ai clienti di maggiori dimensioni. In particolare, dall’esame degli elementi acquisiti nell’ambito di ispezioni disposte dall’Autorità (delibera n. 302/07), è emerso che le quattro società avrebbero applicato ad alcuni dei propri clienti coefficienti «K» per valori difformi da quelli ad essi comunicati dalle rispettive imprese di distribuzione.
Poiché dagli elementi in possesso dell’Autorità non risulta che tutte le società interessate abbiano già rimediato all’errore, né che abbiano provveduto ai conguagli in favore di clienti finali, ove necessari, è stato intimato di applicare il coefficiente «K» nei valori comunicati dall’impresa di distribuzione.

Iniziative per la corretta applicazione dei coefficienti «M» e «K»
Le azioni sopra descritte fanno parte di un più ampio quadro di iniziative assunte dall’Autorità in seguito all’istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione dei coefficienti «M» e «K» su tutto il territorio nazionale (avviata con delibera n. 124/07 e conclusa con delibera n. 227/07). Si tratta, in particolare di:
• 43 istruttorie formali avviate con la delibera n. 300/07, già citata, per l’erronea applicazione del coefficiente «M»; 28 di questi procedimenti sono stati conclusi, mentre per altri 3 sono già state comunicate le risultanze istruttorie;
• 66 istruttorie formali avviate con delibera n. 301/07 (nei confronti di altrettante imprese di vendita) per la mancata indicazione in bolletta del coefficiente «M» applicato;
• ulteriori 3 istruttorie formali avviate in seguito all’esame delle informazioni fornite dalle imprese in ottemperanza alle richieste dell’Autorità con delibera n. 271/07; a due società è contestata l’applicazione di un coefficiente «M» difforme (delibera VIS 66/08), mentre ad una delle due anche l’omessa indicazione in bolletta (delibera VIS 67/08);
• 14 istruttorie formali avviate con delibera VIS 44/08, per mancata applicazione del coefficiente «K», nei confronti di imprese di vendita che hanno ammesso di aver applicato il coefficiente «M» in luogo del coefficiente «K».