29 marzo 2024
Aggiornato 15:30
Il Codacons su Affari Tuoi

«Affari tuoi»: il gioco dei pacchi doveva essere controllato dal Ministero competente

Sentenza del Consiglio di Stato. La scelta dei concorrenti non è trasparente e doveva avvenire secondo criteri comunicati prima e uguali per tutti

Importante sentenza del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dal Codacons contro Rai ed Endemol relativamente alla trasmissione tv «Affari tuoi».

La VI sez. del CdS, infatti, (Presidente Claudio Varrone, Relatore Luciano Barra Caracciolo) ha stabilito come la scelta dei concorrenti che partecipano al gioco dei pacchi non sia totalmente trasparente, dovendo avvenire sulla base di criteri comunicati prima e uguali per tutti. Si legge a tal proposito nella sentenza:

«il requisito normativo «scriminante» della presenza, nel luogo ove si svolge la manifestazione, degli spettatori interessati al gioco, si pone in contraddizione con la circostanza che i giocatori, quand’anche individuati in una rosa da ridurre ulteriormente, siano preventivamente selezionati, mediante operazioni equivalenti ad un »casting» affidate a società in rapporto contrattuale con la RAI, perché tale elemento elude l’evidente scopo della disciplina in questione, che è volta a prevenire abusi eventualmente connessi a collegamenti esterni con la sede delle trasmissioni.

La scelta preventiva dei giocatori, - che intervengono proprio in tale veste nella trasmissione, divenendo spettatori solo in base a una ulteriore selezione, facente parte del gioco stesso, che li rende tali «a posteriori»-, non può quindi avvenire in base a criteri non preventivamente resi noti al pubblico e non coerenti sostanzialmente con la parità di accesso e l’imparzialità dell’organizzazione del gioco, quanto meno rispetto agli spettatori presenti, assunti globalmente soltanto in quanto tali.

Il meccanismo in concreto adottato per la trasmissione in discorso, infatti, può vanificare l’effettiva salvaguardia della non arbitrarietà e mancata trasparenza nella scelta dei potenziali beneficiari dei premi che la norma appresta, potendo condurre ad una distorsione nella causalità ed imparzialità  nell’assegnazione dei premi […]

Si tratta cioè di un meccanismo che potrebbe armonizzarsi con la previsione eccettuativa in parola solo se gli spettatori fossero selezionati in base a criteri preventivi ed obiettivamente verificabili, pubblicamente divulgati e razionalmente giustificabili in relazione alla «par condicio» degli aspiranti ed al concreto contenuto della trasmissione, e se, poi, i giocatori fossero ulteriormente individuati tra gli spettatori presenti in sala in base a criteri aventi omogenee caratteristiche (ad esempio sorteggio di una rosa di concorrenti da ridurre in base al meccanismo del gioco).

Per il Consiglio di Stato, quindi, la trasmissione «Affari tuoi» rientra nel capo di applicazione del DPR n. 430/2001 sui giochi a premio:

«la trasmissione in discorso non è esclusa dalla sfera di applicazione del DPR n. 430/2001, in virtù di una corretta interpretazione del suo art. 6, comma 1, lett. b) -, le censure appellatorie vanno condivise laddove si predica l’esigenza di sottoporre a controllo, ai sensi dell’art. 12 dello stesso regolamento, la trasmissione in questione con riguardo alla concreta individuazione ed al chiarimento dei criteri di selezione preventiva dei giocatori, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento ministeriale impugnato.

Sul punto, invece, del condizionamento umano al concorrenti derivato dalla presenza e dalle telefonate del cosiddetto «infame», il CdS ha ritenuto che:

«non si riscontra la lamentata violazione della pubblica fede nonché della parità di trattamento e di opportunità tra i partecipanti al gioco (momento successivo a quello finora considerato), in quanto l’alea sussiste e permane, proprio con riferimento alla sfera di incertezza conoscitiva in base alla quale ha facoltà di determinarsi il concorrente, pur a fronte dell’intervento dell’organizzatore che cerca di condizionare il concorrente sulle opzioni a lui disponibili, rientrando tale intervento in una ulteriore modalità aleatoria che corrisponde a simili prassi di altri giochi di società che, appunto, sono obiettivamente aleatori ma che ben possono contenere elementi di complementare «spettacolarizzazione», senza che ciò preluda univocamente a «preventivi accordi» o a «favoritismi» (si pensi al meccanismo del gioco c.d. del «Mercante in fiera»).

Ma – secondo il Codacons - il supremo giudice amministrativo ha commesso un errore di fatto che sarà rilevato in un ricorso per revocazione. Infatti il giudice amministrativo ha parificato – e perciò giustificato - la presenza dell’infame al gioco del Mercante in fiera, ma ha dimenticato che esiste una differenza fondamentale tra il banditore del Mercante in fiera, che è in condizioni da parità con i giocatori poiché non consoce il contenuto dei premio nascosto, e l’infame, che invece condiziona i giocatori da una posizione di superiorità conoscendo il contenuto dei pacchi e quindi può di fatto sviarne le scelte o indurre ad accettare  un premio al posto del pacco nascosto.
Ora – sostiene il Codacons – dopo la sentenza del Consiglio di Stato, tutti gli aspiranti concorrenti esclusi dal gioco che avevano fatto domanda di partecipazione possono chiedere i danni. Non solo: tutti i premi erogati con pubblico denaro ma a concorrenti scelti con il casting precedente della Endemol, dovranno essere restituiti