19 aprile 2024
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Riforma della Giustizia

Improcedibilità e giustizia riparativa, il nuovo processo penale

Trattandosi di legge delega, entro un anno l'esecutivo dovrà approvare i decreti attuativi, eccezion fatta per le norme sulla prescrizione che entrano immediatamente in vigore. Di seguito le principali novità

Improcedibilità e giustizia riparativa, il nuovo processo penale
Improcedibilità e giustizia riparativa, il nuovo processo penale Foto: Alessandro Di Meo ANSA

L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge delega per la modifica del processo penale presentato dall'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede durante il governo Conte II e profondamente modificato dagli emendamenti dell'attuale ministra Marta Cartabia su cui il governo ha incassato due fiducie. Trattandosi di legge delega, entro un anno l'esecutivo dovrà approvare i decreti attuativi, eccezion fatta per le norme sulla prescrizione che entrano immediatamente in vigore. Di seguito le principali novità.

Prescrizione e improcedibilità

La riforma Cartabia riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020. E' confermata l'attuale disciplina della prescrizione, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Tuttavia la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di Cassazione entro un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. I reati puniti con l'ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell'improcedibilità. L'improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

Proroghe

Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso i termini di due anni in appello e un anno in Cassazione sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e sei mesi in Cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte quando si procede per alcuni gravi reati: associazione di stampo mafioso, voto di scambio politico-mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati, non c'è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.

Reati con aggravante mafiosa

Per i reati con aggravante mafiosa relativi all'articolo 416 bis.1 primo comma del codice penale i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni in appello e un anno e sei mesi in Cassazione. Quindi il processo potrà durare fino a 5 anni in appello e a 2 anni e mezzo in Cassazione.

Ricorsi

Contro l'ordinanza che dispone la proroga l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso in Cassazione entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza. Il ricorso non ha effetto sospensivo, la Corte decide entro trenta giorni. La decisione della Corte non è impugnabile.

Norma transitoria

La riforma entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi; anche tenendo conto dell'arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall'Ufficio del processo; e dei circa 5mila per il personale amministrativo (vengono immesse oltre 20mila persone). Quindi per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi: 3 anni in appello e 1 anno e 6 mesi in Cassazione. Ci sarà una possibilità di proroga portando a 4 anni l'appello (3 anni più uno di proroga) e a 2 anni la Cassazione (1 anno e 6 mesi più 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria. Per i reati con aggravante mafiosa questo vuol dire che i processi potranno durare fino a sei anni in Appello e tre anni in Cassazione.

Osservatorio

Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il Ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l'andamento dei tempi nelle varie Corti d'appello e riferisce al Ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.

Digitalizzazione e processo penale telematico

Si delega il governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l'altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica.

Utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza

Prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa; prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti senza obbligo di trascrizione; individuare i casi in cui con il consenso delle parti la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

Indagini preliminari

Si stabilisce che il pubblico ministero chieda l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna».

Criteri più stringenti per riapertura indagini

Nell'esercizio della delega sulla riforma del processo penale il governo deve 'prevedere criteri più stringenti ai fini del provvedimento di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale secondo il quale dopo il provvedimento di archiviazione 'il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni'.

Termini di durata delle indagini e discovery

Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell'indagato e della vittima.

Criteri di priorità

Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

Effetti dell'iscrizione della notizia di reato

In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

Udienza preliminare

Si limita la previsione dell'udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

Appello

Si conferma in via generale la possibilità - tanto del pubblico ministero, quanto dell'imputato - di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

Cassazione

Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.

Procedimenti speciali

In caso di patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare; in caso di giudizio abbreviato si prevede, tra l'altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato.

Mutamento del Giudice

Nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice dispone, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Querela

Si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d'ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

Pena pecuniaria

Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

Pene sostitutive delle pene dentetive brevi

Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l'applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E' esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all'esecuzione della pena.

Particolare tenuità del fatto

Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, si delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all'articolo 131 bis del Codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni. Con l'approvazione di un emendamento M5s è stato stabiliro che non potranno mai rientrare tra le cause di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come la Convenzione di Istanbul del 2011.

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), si delega il governo a estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 168 bis del codice penale a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

Giustizia riparativa

Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell'interesse sia della vittima che dell'autore del reato. Si prevede l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell'autore e della positiva valutazione del giudice sull'utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

Arresto in flagranza per chi viola provvedimenti di allontanamento

Grazie all'approvazione di un emendamento a prima firma della deputata di Italia Viva Lucia Annibali, viene introdotta nel codice penale una norma a tutela delle vittime di maltrattamenti e di atti persecutori colmando un vulnus del codice rosso: diventa obbligatorio l'arresto in flagranza per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Dirittto all'oblio per assolti

Il governo nell'esercizio della delega dovrà 'prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, costituiscano titolo per l'emissione del provvedimento di deindicizzazione che , nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

(con fonte Askanews)