25 aprile 2024
Aggiornato 09:00
Governo Gentiloni

Al via la riforma delle intercettazioni: tutte le novità

Ecco le nuove norme contenute nella riforma delle intercettazioni approvata dal Cdm lo scorso 2 novembre

Il premier Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi
Il premier Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi Foto: Angelo Carconi ANSA

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo alla riforma sulle intercettazioni, che era già stata approvata dal governo nella seduta dello scorso 2 novembre. Tra le misure principali ci sono il divieto di trascrizione, anche sommaria, di conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti; un archivio riservato della documentazione custodito dal pm; l'introduzione del reato di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente con la reclusione fino a 4 anni (fatto salvo l'esercizio del diritto di cronaca); più limiti nelle indagini sull'uso dei «trojan horse» (i captatori informatici, ma non per i delitti più gravi come mafia e terrorismo). I punti centrali del provvedimento entreranno in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione. La norma che legittima l'accesso dei giornalisti alle ordinanze del gip, invece, entrerà in vigore tra un anno.

  • DIVIETO DI TRASCRIZIONE, ANCHE SOMMARIA, DELLE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI RITENUTE IRRILEVANTI - E' previsto il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili.
  • INTRODOTTO NEL CODICE PENALE IL DELITTO DI "DIFFUSIONE DI RIPRESE E REGISTRAZIONI DI COMUNICAZIONI FRAUDOLENTE" - La norma punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
  • TUTELA DELLA RISERVATEZZA NELLE COMUNICAZIONI TRA AVVOCATO DIFENSORE E ASSISTITO - Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene ampliato prevedendo che l'eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell'attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni.
  • DEPOSITO DEGLI ATTI: ARCHIVIO RISERVATO CUSTODITO DAL PM - Si introduce una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l'introduzione di una procedura in due fasi: si prevede prima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente l'acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all'archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre il pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione. Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d'intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l'emissione di un provvedimento cautelare. Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta "udienza stralcio", caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d'intercettazione era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell'eliminazione del troppo, del vano e dell'inutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e, in generale, il materiale d'intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell'attività investigativa.
  • LIMITI ALL'USO DEI "TROJAN HORSE" - La riforma introduce una nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (i cosiddetti "trojan horse"). In particolare, si prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma d'indagine e che, tra l'altro, debbano essere disattivati se l'intercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l'attività criminosa oggetto dell'indagine o che l'indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo.
  • REATI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Vengono infine semplificate le condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la relativa autorizzazione.