Conclave, i Cardinali che dovessero andare al ballottaggio perdono il diritto di voto
La costituzione apostolica «Universi dominici gregis» promulgata da Giovanni Paolo II era già stata modificata a giugno del 2007 da Benedetto XVI per abolire - al numero 75 - il passaggio dalla maggioranza qualificata dei due terzi a quella qualificata del 50% più uno nel caso che, dopo il 34esimo scrutinio ancora non ci fosse una fumata bianca
CITTÀ DEL VATICANO - Con il motu proprio «Normas nonnullas» pubblicato oggi, il Papa puntualizza che i due cardinali che dovessero andare al ballottaggio in Conclave perdono il diritto di voto.
La costituzione apostolica «Universi dominici gregis» promulgata da Giovanni Paolo II era già stata modificata a giugno del 2007 da Benedetto XVI per abolire - al numero 75 - il passaggio dalla maggioranza qualificata dei due terzi a quella qualificata del 50 per cento più uno nel caso che, dopo il 34esimo scrutinio ancora non ci fosse una fumata bianca e si passa, pertanto, al ballottaggio tra i due più votati. Il prossimo Papa, dunque, sarebbe eletto comunque dai due terzi dei cardinali. «In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva», si legge a conclusione dell'articolo 75, che non viene modificato dal motu proprio pubblicato oggi.
Quella norma, però, non era coerente con l'articolo 35, che stabiliva che «nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 di questa Costituzione», articolo relativo a cardinali che si rifiutassero di entrare in Conclave. E i due cardinali eleggibili al ballottaggio? Perché non erano citati dall'articolo 35? Possono o non possono essere esclusi dal voto? Forse nel dubbio che, in carenza di una norma esplicita, qualcuno potesse impugnare cavillosamente l'elezione del pontefice e invalidarla, il motu proprio oggi aggiunge pochissime parole per affermare che «nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione».