24 aprile 2024
Aggiornato 01:00
Fisco

Pace fiscale, ecco le regole dell'Agenzie delle Entrate

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Dogane, vengono definite le tanto attese modalità e i termini

Pace fiscale, ecco le regole dell'Agenzie delle Entrate
Pace fiscale, ecco le regole dell'Agenzie delle Entrate Foto: ANSA

ROMA - Sono pronte le regole per la pace fiscale, ovvero «la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto fiscale». Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Dogane, vengono definite dunque le tanto attese modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018. La nuova misura, spiega l'agenzia fiscale, si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle dogane. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell'atto oggetto di definizione agevolata, a eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie. Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.

Quali atti
Sono definibili - spiega l'Agenzia delle entrate - gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 218 del 1997». La definizione agevolata si applica anche «agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati». Sono ammessi alla definizione anche gli inviti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento. Inoltre, rientrano nella disciplina agevolativa gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i quali alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell'adesione.

Le scadenze
Le scadenze entro cui fare il versamento necessario per la definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto. Per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso. Per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018. Gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi e i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

Come fare
Se l'atto definibile - aggiunge l'Agenzia delle entrate - non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) all'ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Per ciascun atto definito va usato un distinto modello F24 o F23. Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuto pagamento.